Normativa e prassi

26 Maggio 2020

Il bonus ristrutturazioni edilizie sfuma senza requisiti tecnici

La normativa, che disciplina le detrazioni fiscali per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici o gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei lavori agevolabili. Di conseguenza il beneficio non può essere applicato nel caso in cui, in fattura, sia stata data una descrizione troppa generica dell’intervento effettuato.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 147/E del 26 maggio 2020.

L’istante, riporta l’interpello, ha aderito al progetto regionale Ada (Adattamento domestico per l’autonomia personale) che prevede la sperimentazione di un nuovo modello regionale per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità. Il contribuente, in base agli indirizzi fissati dal progetto, ha eseguito, nel 2018, alcune modifiche in casa per diminuire le situazioni di disagio correlate a situazioni di disabilità. Gli interventi sono stati certificati da apposita consulenza tecnica, dalla quale risulta una descrizione delle opere effettuate.
Le fatture emesse dalla ditta che ha eseguito gli interventi, però, contengono la generica dicitura “abbattimento di barriere architettoniche”, seppure, precisa l’istante, sarebbe stato più esatto parlare di barriere sensoriali più che fisiche.
Come previsto dal progetto Ada, il contribuente ha ricevuto dalla Usl il rimborso di parte della spesa sostenuta per le modifiche apportate al proprio appartamento e chiede se per l’importo residuo, rimasto a suo carico, potrà usufruire della detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia. L’istante ritiene di sì e intende applicare l’agevolazione presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativa all’anno 2018.

L’Agenzia delle entrate è di parere diverso. La soluzione va innanzitutto ricercata nella norma che ha introdotto la detrazione Irpef del 36% (elevata al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) e  fino ad un massimo di 48mila euro 48.000 (elevato a 96mila euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici ovvero nell’articolo 16-bis del Tuir. In particolare, il comma 1, lettera e), della norma prevede che lo sconto d’imposta valga anche per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992”.
Sono agevolabili, precisa il documento di prassi, sia gli adeguamenti effettuati nelle parti comuni dei condomini che nelle singole unità immobiliari. Le circolari n. 13/2019 dell’Agenzia delle entrate e n. 57/1998 del ministero delle Finanze hanno dato indicazioni dettagliate sugli interventi per i quali spetta la detrazione.

Detto ciò, l’Agenzia aggiunge che non possono essere definite opere di abbattimento delle barriere architettoniche gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 (legge di settore). Gli stessi lavori, però, possono usufruire, se ne ricorrono i requisiti, della detrazione prevista per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici.
Nel caso descritto, tuttavia, le fatture rilasciate dalla ditta all’istante non indicano nel dettaglio le modifiche apportate all’abitazione, ma parlano genericamente di “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno del vostro appartamento…”.

La definizione sintetica dell’intervento effettuato e le notizie più dettagliate fornite dall’istante, portano l’Agenzia a concludere che gli interventi in questione non godono del beneficio fiscale, in quanto non rientrano né tra quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, né tra quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tanto più privi delle caratteristiche tecniche previste dal Dm n. 236/1989. Di conseguenza, l’istante non può usufruire della detrazione richiesta.

Il bonus ristrutturazioni edilizie sfuma senza requisiti tecnici

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto