Normativa e prassi

5 Maggio 2020

Tax credit pubblicità: il “Cura Italia” amplia la platea dei beneficiari

Nel 2020, accesso aperto al credito d’imposta anche per chi programma investimenti pubblicitari inferiori a quelli realizzati nel 2019 o per chi nello scorso anno non ne ha proprio effettuati. Il beneficio spetta, inoltre, anche agli operatori che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2020.
Sono queste alcune delle importanti precisazioni fornite dal dipartimento Informazione ed Editoria a proposito delle regole straordinarie introdotte dal decreto “Cura Italia”, come ulteriore incentivo alla realizzazione di investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

In particolare, l’articolo 98 Dl n. 18/2020 ha aggiunto il nuovo comma 1-ter all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, prevedendo, soltanto per il 2020, vincoli più soft per l’accesso all’agevolazione e spostando in avanti i termini per prenotare il credito d’imposta.
Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che per l’anno in corso, il bonus deve essere calcolato nella misura unica del 30% dell’intero investimento pubblicitario effettuato e non sul valore incrementale rispetto al 2019.
Cadendo il confronto con l’anno precedente, automaticamente decade anche il presupposto dell’ampliamento minimo dell’1% dell’investimento, rispetto a quello dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
La differenza è significativa. La norma, in deroga alla disciplina ordinaria, riconosce infatti in pratica il bonus a prescindere da quanto avvenuto nel 2019, identificando           la base di calcolo del credito d’imposta più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020 e disponendo che, soltanto per il 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nello scorso anno, gli operatori che nel 2019 non hanno investito in campagne pubblicitarie e chi ha avviato l’attività nell’anno in corso.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i destinatari dell’agevolazione e gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali). Confermati anche il tetto massimo complessivo di spesa agevolabile fissato dal Dpcm n. 90/2018 e il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Non cambiano neanche le modalità di utilizzo: il bonus, ricordiamo, può essere speso esclusivamente in compensazione con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Invariate, infine, le regole di prenotazione del contributo definite dall’articolo 5 del Dpcm n. 90/2018, anche se, sempre soltanto per il 2020, cambiano i termini temporali per presentare l’istanza. La richiesta, infatti, potrà essere inoltrata dal 1° al 30 settembre 2020. Tuttavia, precisa il Dipartimento, sono considerate valide le istanze presentate ordinariamente nel mese di marzo, ma chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari usufruire dei maggiori vantaggi fiscali previsti per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

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