30 Aprile 2020
Fallimento aperto, partita Iva chiusa: scontano l’imposta i crediti ereditari
Le prestazioni di servizi professionali svolte in vita dal de cuius, per le quali si è generato un credito a favore degli eredi subentrati nella procedura concorsuale, rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, anche se il prestatore (defunto) ha chiuso anticipatamente la partita Iva. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 52/2020.
L’istante, in qualità di erede di un architetto, fa presente che il de cuius nel 2002, quando era in vita, si era insinuato in una procedura fallimentare per un credito professionale; successivamente nel 2006 il professionista ha chiuso la partita Iva ancora in pendenza di fallimento; nel 2012 l’architetto è deceduto e i due eredi, fra cui l’istante, sono subentrati nel credito insinuato; infine, nel 2019, con un piano di riparto del fallimento è stato previsto il pagamento parziale del credito professionale.
L’istante, quindi, chiede se per i compensi derivanti dai crediti ereditari sussistano o meno obblighi Iva al momento della corresponsione, considerando la chiusura della partita Iva in pendenza di fallimento, e se tali importi debbano essere assoggettati alla relativa cassa di previdenza.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo” (articolo 6, comma 3 del Dpr n. 633/1972), richiama la risoluzione n. 34/2019 che, in linea con quanto espresso nella sentenza n. 8059/2016 della Corte di cassazione a Sezioni unite, ha chiarito che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 35-bis del decreto Iva che dispone la chiusura della partita Iva del contribuente deceduto da parte deglieredi entro sei mesi dalla data della sua morte. In ogni caso è possibile anticipare la fatturazione delle prestazioni del defunto e provvedere alla chiusura della partita Iva (in tale circostanza si dovranno computare nell’ultima dichiarazione annuale Iva anche le operazioni indicate nel comma 5 dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta, cioè anticipare l’esigibilità dell’Iva rispetto all’effettivo incasso).
Riguardo al fatto generatore dell’Iva, l’Agenzia rileva che la citata sentenza della Cassazione ha affermato che l’insorgenza dell’imponibilità va identificata con la materiale esecuzione della prestazione e che, in linea con la disciplina europea, l’articolo 6, comma 3 Dpr n. 633/1972 va inteso nel senso che, “con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione(…) il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.
In considerazione del quadro fornito, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame la prestazione di servizi professionali svolta dal defunto e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell’Iva, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita Iva. L’operazione a beneficio degli eredi quindi è assoggettata a Iva.
Tuttavia, rileva l’Agenzia, il fatto che la partita Iva al momento del pagamento delle somme, coincidente con il momento in cui l’imposta diventa esigibile, risulta cessata, gli eredi non possono onorare gli obblighi di fatturazione. Di conseguenza tale adempimento dovrà essere assolto dal curatore fallimentare, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dlgs n. 471/1997.
Infine, l’Agenzia chiarisce che i compensi da liquidare agli eredi conservano la loro natura e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione secondo le modalità, stabilite dalla categoria di appartenenza, che sarebbero state applicate se i redditi fossero stati percepiti direttamente dal de cuius. In sostanza, tali compensi professionali (per le prestazioni effettuate dal de cuius e percepite dagli eredi) costituiscono redditi di lavoro autonomo tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria.
Riguardo al quesito posto dall’istante relativo all’assoggettabilità o meno degli importi alla cassa di previdenza, tale questione non rientra tra le competenze dell’amministrazione finanziaria.
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