27 Aprile 2020
Società di gestione del risparmio e Fondi di investimento alternativi
Con il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito delle precisazioni in merito a una società di gestione del risparmio che ha istituito due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati:
- Fondo X, il cui Regolamento prevede l’emissione da parte del Fondo X di tre classi di quote, che possono essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all’agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative (articolo 29 del Dl n. 179/2012)
- Fondo Y, il cui Regolamento prevede l’emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti organismi di investimento collettivo del risparmio ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.
Uno dei due comparti del Fondo Y, il comparto Start-up & Pmi innovative, investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up innovative (articolo 25 del Dl n. 179/2012) e come piccole e medie imprese innovative (articolo 4 del Dl n. 3/2015).
Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 7 maggio 2019, le disposizioni attuative che interessavano le start-up innovative sono state estese anche agli investimenti in Pmi innovative aventi specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 4 del Dl n. 3/2015 e nell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto attuativo 2019 (“Pmi Innovative Ammissibili”), dopo che la Commissione europea con la decisione C (2018) 8389 ha stabilito che la disciplina sugli incentivi alle start-up (articolo 29 Dl n. 179/2012), come estesa alle Pmi innovative dall’articolo 4, comma 9, del Dl n. 3/2015, è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (Tfue).
Il principio di diritto in esame precisa che il requisito del 70% previsto dal citato articolo 29 per considerare “qualificato” un Oicr è sufficiente che sia integrato a livello di Comparto Start-up & Pmi innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & Pmi innovative, fermo restando che il beneficio per l’investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start-up innovative e Pmi innovative Ammissibili.
Il requisito del 70% dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative Ammissibili effettuati dal citato Comparto.
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.