Normativa e prassi

27 Aprile 2020

Società di gestione del risparmio e Fondi di investimento alternativi

Con il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito delle precisazioni in merito a una società di gestione del risparmio che ha istituito due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati:

  • Fondo X, il cui Regolamento prevede l’emissione da parte del Fondo X di tre classi di quote, che possono essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all’agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative (articolo 29 del Dl n. 179/2012)
  • Fondo Y, il cui Regolamento prevede l’emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti organismi di investimento collettivo del  risparmio ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.

Uno dei due comparti del Fondo Y, il comparto Start-up & Pmi innovative, investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up innovative (articolo 25 del Dl n. 179/2012) e come piccole e medie imprese innovative (articolo 4 del Dl n. 3/2015).
Con il decreto del ministero dell’Economia e delle  Finanze 7 maggio 2019, le disposizioni attuative che interessavano le start-up innovative sono state estese anche agli investimenti in Pmi innovative  aventi specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 4 del Dl n. 3/2015 e nell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto attuativo 2019 (“Pmi Innovative Ammissibili”), dopo che la Commissione europea con la decisione C (2018) 8389 ha stabilito che la disciplina sugli incentivi alle start-up (articolo 29 Dl n. 179/2012), come estesa alle Pmi innovative dall’articolo 4, comma 9, del Dl n. 3/2015, è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (Tfue).
Il principio di diritto in esame precisa che il requisito del 70% previsto dal citato articolo 29 per considerare “qualificato” un Oicr è sufficiente che sia integrato a livello di Comparto Start-up & Pmi innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & Pmi innovative, fermo restando che il beneficio per l’investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start-up innovative e Pmi innovative Ammissibili.
Il requisito del 70% dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative Ammissibili effettuati dal citato Comparto.

Società di gestione del risparmio e Fondi di investimento alternativi

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