27 Aprile 2020
Addizionali comunali all’Irpef: on line le aliquote aggiornate
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la tabella delle addizionali comunali all’Irpef per l’anno d’imposta 2019 pubblicata singolarmente, anziché essere inserita all’interno delle specifiche dei modelli dichiarativi.
Si tratta delle aliquote e/o esenzioni relative alle addizionali comunali, che dovranno essere utilizzate ai fini della determinazione delle quote aggiuntive all’Irpef per il calcolo del saldo 2019 e dell’acconto 2020, in occasione della prossima dichiarazioni dei redditi (Redditi Pf e 730), anno d’imposta 2019.
Tale modalità di pubblicazione consente un aggiornamento delle aliquote e/o esenzioni, laddove necessario, sulla base dei cambiamenti deliberati dai Comuni e alle informazioni via via fornite dal dipartimento delle Finanze.
Nella tabella, oltre ai codici catastali di ogni Comune, sono pubblicate le percentuali di prelievo decise dalle diverse amministrazioni locali, che variano dall’applicazione dell’aliquota unica, differenziata per scaglioni di reddito, fino ad arrivare a soglie di esenzione per redditi con specifici requisiti.
Anche quest’anno è prevista la casella “Fusione comuni” al rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019”, per alcuni particolari comuni che hanno deliberato aliquote differenziate.
I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune (articolo 21, comma 2-ter, Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017).
Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2019” deve essere sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2019.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1/1/2019 compreso e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni, è necessario compilare la casella “Fusione comuni” indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019” presente in Appendice delle istruzioni Redditi PF1 e qui di seguito riportata:
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020: Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2020” va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1 gennaio 2019.
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2019 e se tale comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella casella “Fusione comuni” va indicato l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020” presente in Appendice delle istruzioni Redditi PF1 e di seguito riportata:
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