Normativa e prassi

16 Aprile 2020

Società cambiata solo nella forma: niente forfetario per l’ingegnere

Che si chiami Alfa o Beta, che sia spa o srl, il datore di lavoro è sempre lo stesso. Pertanto, l’ingegnere che, negli anni d’imposta 2018 e 2019, ha conseguito il suo fatturato principalmente dalla società nata dalla scissione parziale della compagine di cui era stato dipendente, non può applicare il regime forfetario nel 2020.

L’Agenzia delle entrate, esaminato il caso prospettato dal professionista, con la risposta n. 108/2020 ritiene sussistente la causa ostativa all’accesso al regime agevolato prevista dalla lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014. La norma, modificata dalla legge di bilancio per il 2019, in particolare, stabilisce che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Come anticipato, l’istante è un ingegnere che ha lavorato dal 2017 al 2019, prima come dipendente poi (da settembre 2017) in veste di autonomo, per una società che, fino al 2018, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie che hanno portato alla trasformazione della spa in srl e alla successiva scissione della stessa in altre due compagini con la stessa forma societaria. Ma, nonostante la metamorfosi, fino al 2018, il professionista ha prestato la sua opera nei confronti della medesima società.

Tanto premesso, l’Agenzia rileva che, quindi, il datore di lavoro non può ritenersi cambiato. Di conseguenza, l’istante non potrà fruire del regime forfetario per l’anno d’imposta 2020, in quanto il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro, con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. A tal proposito, richiamando la circolare n. 9/2019, fa osservare che il periodo biennale di sorveglianza è un paletto rispondente all’esigenza di mettere un argine alle artificiose trasformazioni del lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Infine, aggiunge l’Agenzia, dal 2021, essendo trascorsi i due periodi d’imposta di sorveglianza, il contribuente potrà applicare il regime forfetario.

Società cambiata solo nella forma: niente forfetario per l’ingegnere

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto