10 Aprile 2020
Modello ANR/3 oltre i termini, violazione formale sanzionabile
Il tardivo invio del modello ANR/3, necessario per l’identificazione diretta ai fini Iva di un soggetto non residente, è un comportamento sanzionabile. La norma, infatti, prevede in caso di mancato invio o invio di dati incompleti o inesatti, la multa da 500 a 2000 euro, importi che si riducono di un quinto del minimo se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio (articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 471/1997).
Pertanto, la comunicazione relativa al nuovo rappresentante legale inviata oltre i termini o l’utilizzo nelle dichiarazioni periodiche Iva del vecchio nominativo, non rientrano fra le cause di non punibilità, previste infatti per le sole violazioni meramente formali, quelle cioè che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (articolo 6, comma 5-bis, Dlgs n. 472/1997).
Il contribuente potrà comunque avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse (articolo 13,Dlgs n. 472/1997).
I fatti
Con le risposte n. 86 e n. 87 del 5 marzo 2020 l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sulle conseguenze ai fini sanzionatori del tardivo invio del modello ANR/3.
Entrambi i casi riguardano un soggetto non residente che si era identificato ai fini Iva in Italia e che, successivamente, aveva nominato un nuovo rappresentate legale. Tale variazione tuttavia era stata inviata all’Agenzia, tramite modello ANR/3, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972. L’istante fa sapere, inoltre, che nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva era stato indicato il nome del precedente rappresentante.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere quale sia la natura delle violazioni commesse ed il regime sanzionatorio.
L’Agenzia analizza, per entrambi gli interpelli, i profili di punibilità nei seguenti casi.
Omessa o erronea dichiarazione di inizio o di variazione attività
Le anomalie relative all’identificazione Iva del soggetto non residente, di cui all’articolo 35-ter del decreto Iva, prevedono la sanzione “da euro 500 a euro 2.000” (articolo 5, comma 6, Dlgs n. 471/1997). La medesima disposizione prevede che la sanzione “è ridotta ad un quinto del minimo se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall’invito dell’ufficio”. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 23/1999 “tale attenuante specifica, non esclude la possibilità di regolarizzazione spontanea” delle violazioni commesse entro i termini previsti dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
In sostanza, da una lettura integrata della citata norma sanzionatoria in caso di dati omessi o errati con la norma sul ravvedimento operoso (articolo 13,Dlgs n. 472/1997) si può senz’altro affermare che, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l’omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella incompleta o inesatta), resta comunque sanzionabile anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti.
Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Anche in questo caso si applica “la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000” (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).
Errata individuazione del contribuente o del rappresentante
Se nella dichiarazione sono “omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000” (articolo 8, comma 1, Dlgs n. 471/1997).
Quanto alla natura delle violazioni, nei due documenti di prassi in esame viene ricordato anche il chiarimento della circolare n. 11/2019, secondo cui tali violazioni, rientrando tra le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”, hanno carattere formale.
Pertanto, nei due casi prospettati, l’Agenzia ritiene che non ricorrano i presupposti per applicare la causa di non punibilità (articolo 6, comma 5-bis, Dlgs n. 472/1997) prevista per le sole violazioni meramente formali, quelle cioè che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
L’istante potrà comunque avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse.
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