6 Aprile 2020
Misure fiscali del “Cura Italia” – 4 Pubblicità, edicole: bonus più easy
L’articolo 98 del Dl n. 18/2020 apporta modifiche a due discipline agevolative già esistenti (“bonus pubblicità” e “tax credit per le edicole”), dettando regole straordinarie per l’anno in corso. La motivazione dell’intervento normativo – si legge nella relazione illustrativa – risiede nel “ruolo di servizio pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica anche nell’ambito dell’emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19”, riconosciuto, tra l’altro, anche attraverso l’esclusione delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali. Lo scopo è assicurare “un sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, idoneo a garantire l’erogazione del servizio stesso e a limitare l’impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti”. Infatti, l’attuale situazione sta determinando “un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali – giornali ed emittenti radiotelevisive locali – che pure stanno svolgendo un’indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto”.
Bonus pubblicità
Il comma 1 dell’articolo 98 aggiunge un nuovo comma 1-ter all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017: con l’obiettivo di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, in considerevole calo a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura delle attività commerciali, per il 2020 viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta spettante a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare, rispetto alla norma vigente, viene previsto che il bonus – utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 – sia riconosciuto, nel limite massimo di spesa stabilito con Dpcm, nella misura del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati e non già – come previsto dalla norma vigente – entro il tetto del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’anno precedente (vedi articolo “Incentivi per investimenti in pubblicità; posto a regime il credito d’imposta”), in ogni caso nel rispetto delle regole europee sugli aiuti de minimis (al massimo, 200mila euro di aiuti nell’arco di tre anni).
Per l’anno 2020, l’istanza telematica di ammissione al beneficio potrà essere presentata, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del regolamento adottato con Dpcm n. 90/2018, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre, quindi con un extra-time di sei mesi rispetto all’ordinaria finestra temporale fissata dal 1° al 31 marzo (vedi articolo “Tax credit pubblicità: a marzo le prenotazioni 2020”). In ogni caso, le comunicazioni trasmesse a marzo saranno considerate valide.
Tax credit edicole
Il comma 2 dell’articolo 98 interviene, invece, modificandolo, sul comma 806 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, la norma che, assieme ai successivi commi da 807 a 809 e alle disposizioni applicative dettate con Dpcm 31 maggio 2019, disciplina l’agevolazione per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici e per quelli che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita di giornali, sono però gli unici punti vendita di quei beni nel comune considerato (rivendite di generi di monopolio; rivendite di carburanti e di oli minerali; bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati; esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati).
Le modifiche ora apportate ampliano l’ambito oggettivo e soggettivo della misura agevolativa, che consiste in un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. In particolare:
- è innalzato a 4mila euro, dai precedenti 2mila, l’importo massimo del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario per ogni punto vendita, nei limiti comunque dei regolamenti Ue
- aumentano le fattispecie di spese rilevanti ai fini della quantificazione del bonus. Nel 2019, infatti, questo andava parametrato agli importi pagati nell’anno precedente, in riferimento ai locali di esercizio dell’attività, per Imu, Tasi, Cosap, Tari e spese di locazione, al netto dell’Iva. Nel 2020, a queste voci, si aggiungono le spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. Per i punti vendita non esclusivi, bisogna tener conto del rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici, al lordo di quanto dovuto ai fornitori, e i ricavi complessivi, considerando, per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso, il prezzo di cessione al pubblico
- il tax credit è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con bassa densità abitativa, cioè con popolazione inferiore a 5mila abitanti, e nei comuni con un solo punto vendita.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 30 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 1° aprile 2020
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 aprile 2020

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