2 Aprile 2020
Modello Redditi Pf 2020 – 6 le novità per chi è nel forfetario
L’articolo 1, commi da 9 a 11, del Bilancio 2019 (legge n.145/2018) ha apportato importanti modifiche al regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014. A seguire, anche il “decreto crescita” (Dl n. 34/2019), è intervenuto riducendo notevolmente gli obblighi informativi a carico dei forfetari. Infine, ricordiamo che anche a tale regime si applica la rideterminazione degli acconti prevista per i soggetti Isa dal Dl n. 124/2019.
Analizziamo le novità introdotte e le modifiche presenti nel modello.
Aumento della soglia di compensi e ricavi per la sostitutiva
La prima novità riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% su un ammontare di ricavi o compensi percepiti dai forfetari elevato a 65mila euro, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente all’applicazione del regime.
Pertanto, il contribuente dovrà guardare ai compensi percepiti nel 2018 e, in caso di superamento del nuovo limite reddituale, nel 2019 uscirà dal regime.
Nella dichiarazione Redditi Pf 2020, i compensi percepiti nell’anno precedente dai soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, ridotti sulla base di coefficienti di redditività, individuati in base al codice Ateco dell’attività esercitata (riportati nella tabella di cui all’allegato 2 alla legge n. 145/2018) saranno indicati nel quadro LM, sezione II, nei righi da LM22 a LM27.
L’ammontare dei ricavi deve essere individuato avendo riguardo al regime utilizzato nel precedente periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o quello delle imprese minori, effettuerà la verifica della soglia facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha svolto attività professionale o ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM, sezione I), che prevedono l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione.
Anche per chi avvia una nuova attività, la soglia dei compensi su cui applicare l’aliquota ridottissima al 5%, è elevata a 65mila euro. Per attestare di essere in tale condizione, dovrà essere barrata la casella 3 del rigo LM21.
In caso di forfetari che conseguono anche proventi a titolo di diritti d’autore (articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir), pure se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, tali compensi sono tassati applicando le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 54 dello stesso testo unico.
Nei righi da LM22 a LM27 è stata inserita la nuova colonna 4 “diritto autore correlati” dove saranno indicati i compensi da diritti d’autore, sui quali non si dovranno applicare i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività, bensì gli specifici coefficienti di abbattimento per il lavoro autonomo ovvero:
- 0,75% (riduzione del 25% delle spese)
0,60% (riduzione del 40% se di età inferiore a 35 anni).
Il totale dei redditi, sommati per attività, indicati nella colonna 5 dei righi da LM22 a LM27 dovrà essere indicato nel rigo LM34 (reddito lordo). Il reddito lordo, decurtato dei contributi previdenziali e assistenziali versati, determina il reddito netto che, ulteriormente diminuito di eventuali perdite pregresse, sarà assoggettato all’aliquota del 15% (5% in caso di nuova attività). Tale risultato sarà indicato nel rigo LM39 “Imposta sostitutiva”.
Nuovi limiti e cause di esclusione
La legge di bilancio 2019 ha abrogato i limiti per l’accesso al regime forfetario in caso di costo dei beni strumentali (20mila euro) e delle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro), introducendo, per l’anno d’imposta 2019, nuove cause di esclusione per l’applicazione del regime (lettere d e d-bis dell’articolo 1, comma 57, legge n. 190/2014). In caso si verifichino tali cause, la fuoriuscita dal regime è prevista dall’anno successivo, quindi dal 2020.
È esclusa l’applicazione del regime agevolato per:
- i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Tale ultima esclusione non è prevista per i contribuenti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti e professioni (articolo 1-bis, comma 3, legge n. 135/2018).
La circolare n. 9/2019 fornisce casi pratici e modalità di verifica dei requisiti necessari per verificare la fuoriuscita dal regime (vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”).
Tornando alle modalità di compilazione della dichiarazione, il contribuente, qualora nel periodo d’imposta 2019 abbia beneficiato del primo anno di fruizione del regime forfetario, attesterà di non trovarsi, al momento dell’ingresso nel regime, in alcuna delle cause ostative all’applicazione del regime nell’anno stesso (articolo 1, comma 57, lettere a), b), c), d) e d-bis della legge n. 190/2014). Qualora invece lo stesso abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d’imposta, attesterà che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle suddette cause ostative.
Nel modello di dichiarazione Redditi Pf 2020, nel quadro LM, in entrambe le circostanze, l’assenza di cause ostative per l’applicazione del regime è attestata barrando la casella 2 del rigo LM21.
Il Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) dallo scorso 1° gennaio, ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione (lettera d-ter, articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014), per cui sono esclusi anche i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o pensione pari o superiori a 30mila euro e spese annuali per il personale (dipendenti o collaboratori) superiori a 20mila euro. La fuoriuscita dal regime è prevista già dal 2020, se i limiti sono superati nel 2019 (come chiarito dalla risoluzione 7/2020).
Minori obblighi informativi in dichiarazione
I contribuenti in regime forfetario non erano obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr n. 600/1973 (articolo 1, comma 69, legge n. 190/2014), ma dovevano indicare alcuni dati relativi ai collaboratori nel quadro RS del modello Redditi Pf, dove sono assolti anche gli altri obblighi informativi specifici del regime.
L’articolo 6 del “decreto crescita” (Dl n. 34/2019), a partire dal 1° gennaio 2019, ha introdotto l’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, del citato Dpr, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui si avvalgono i soggetti che applicano il regime forfetario.
Inoltre, l’articolo 6-bis dello stesso “decreto crescita” ha escluso tra gli obblighi informativi del regime forfetario (articolo 1, comma 73, legge n. 190/2014), la comunicazione di dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Sono state ridotte, dunque, le informazioni da fornire nel quadro RS del modello Redditi Pf 2020.
Nella sezione degli “Esercenti attività d’impresa” è stato eliminato il rigo RS374 “totale dipendenti”, mentre devono essere compilati i righi da RS375 a RS378 (mezzi di trasporto, costi, carburante, materie prime, eccetera).
Nella sezione degli “Esercenti attività di lavoro autonomo” sono stati eliminati i righi RS379 “totale dipendenti” e RS380 “compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica”. Deve essere compilato, invece, il rigo RS381 relativo ai “consumi” per attività di lavoro autonomo.
Rideterminazione degli acconti per gli Isa
I forfetari, come chiarito della circolare n. 93/2019, sono soggetti alla riduzione degli acconti al 50% per il 2019 o alla rideterminazione in base a quanto già versato come primo acconto, prevista dall’articolo 58 del Dl n. 124/2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Il ricalcolo degli acconti, dovuti in misura ridotta, è previsto se almeno uno dei codici attività indicati nei campi LM1 e nella colonna 1 dei righi LM22, LM23, LM24, LM25, LM26 e LM27 corrisponde a uno dei codici attività riportati nell’elenco degli Isa in vigore per il periodo d’imposta 2019 presente nelle istruzioni agli Isa.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 4 febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 4 marzo
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 11 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 19 marzo
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 25 marzo
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