26 Marzo 2020
Servizi portuali carico/scarico merci, valido il regime di non imponibilità Iva
I servizi portuali di carico e scarico merci o di deposito possono fruire del regime di non imponibilità Iva. Quelli di ampliamento o rifacimento, inclusi quelli dislocati, per beneficiare dell’agevolazione, devono rispettare le condizioni previste dalle norme di interpretazione autentica. Assoggettati a Iva invece gli acquisti di beni. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 95/2020 dell’Agenzia delle entrate a una società pubblica di gestione dei servizi autoportuali che ha ripresentato un’istanza di interpello sull’applicabilità del regime Iva, essendo intervenuti nuovi elementi nella situazione di diritto preesistente.
In particolare, l’istante fa presente che le aree e i capannoni da lui precedentemente acquistati, a seguito del provvedimento di spostamento del regime internazionale di punto franco, dal Porto vecchio all’area industriale di sua proprietà, sono ora vincolate al regime giuridico internazionale per lo svolgimento di attività terminalistica, logistica e di stoccaggio manipolazione e trasformazione delle merci. In sostanza su tali aree e fabbricati si applica a tutti gli effetti il regime giuridico internazionale di “Porto franco”.
Alla luce della nuova situazione chiede se può far valere il regime di non imponibilità Iva per le seguenti operazioni:
a) scarico, deposito, carico e servizi accessori, di merce destinata a un Paese comunitario
b) scarico, deposito, carico e servizi accessori di merce destinata al territorio nazionale
c) deposito, ricarico e servizi accessori di merce extra-Ue entrata nel deposito doganale e successivamente sdoganata e immessa in consumo in Italia o altro paese comunitario
d) ampliamento, manutenzione e miglioramento degli edifici esistenti e manutenzione dei relativi piazzali
e) acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi autoportuali di sollevamento, di movimentazione di magazzino e spostamento interno delle merci e delle unità di carico, inclusi quelli necessari alle attività svolte (spazzaneve, autocarri, spazzatrice).
L’Agenzia ricorda che il regime di non imponibilità Iva in esame richiede la duplice condizione che le prestazioni siano svolte in ambito portuale e che contestualmente siano inerenti al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o al movimento di beni o mezzi di trasporto (articolo 9, comma 1, numero 6), Dpr n. 633/1972).
Il documento di prassi ritiene che la prima condizione si possa considerare sussistente dall’esame degli stessi documenti esibiti dall’istante, fra cui figurano l’Atto di sottomissione con cui ha accettato, nelle aree di sua proprietà, lo spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco, in quanto area funzionalmente e logisticamente legata alle attività portuali, e il decreto dell’Autorità del sistema portuale, datato gennaio 2019, che individua le aree di proprietà della società istante qualificabili a pieno titolo come Porto franco.
Riguardo la seconda condizione, ossia che le operazioni effettuate riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto, al fine di verificare la sua sussistenza nella situazione prospettata dall’istante, l’Agenzia ricorda l’articolo 13 comma 3 del Dl n. 90/1990 che include fra i servizi prestati nei porti relativi agli impianti e alla loro manutenzione o al movimento di beni o veicoli, anche quelli di rifacimento ampliamento e ristrutturazione di impianti preesistenti, anche se dislocati, purché all’interno della zona portuale. L’inclusione riguarda anche i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto. Viene evidenziata anche un’altra norma, in base alla quale “…la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi” (articolo 1, comma 992, legge n. 296/2006).
Di conseguenza, alla luce del quadro fornito, l’Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità Iva valga senz’altro per le prestazioni indicate alle lettere a), b), e c), “servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto“, nonché e) del quesito posto dall’istante, salvo l’acquisto di beni, che resta invece assoggettato al normale regime Iva (vedi anche risoluzione n. 247/2002).
Riguardo le prestazioni di servizi relative all’ampliamento, manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, descritte nella lettera d) della domanda, potranno beneficiare della non imponibilità solo se rispettano tutti i requisiti di ubicazione e funzionalità indicati nelle citate norme di interpretazione autentica.
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