24 Marzo 2020
Bonus gasolio primo trimestre 2020: online il software per richiederlo
In Rete, sul sito delle Dogane e dei Monopoli, il pacchetto software aggiornato per la compilazione e la stampa della richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti, nel primo trimestre 2020, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio dagli autotrasportatori “agevolati”. Con la nota 96399 del 23 marzo scorso, la stessa Agenzia, tra l’altro, ha quantificato gli importi restituibili in 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020
In sostanza, gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario possono, dal 1° al 30 aprile 2020, chiedere il rimborso all’ufficio delle Dogane competente o effettuare la compensazione dei maggiori oneri sostenuti, nel periodo da gennaio a marzo, in ragione di precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. Quest’anno però, considerata la situazione di emergenza sanitaria, gli interessati che dovessero incontrare difficoltà a trasmettere la domanda, potranno esercitare il proprio diritto al rimborso fino al 30 giugno 2020 (articolo 62, comma 6, Dl n. 18/2020).
Nella nota si legge che le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione (se ne ricorrono le condizioni), indicando nel modello F24 il codice tributo 6740, il quale identifica appunto il “Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Tutto ciò non avviene automaticamente: gli interessati, infatti, sono tenuti alla predisposizione di un’apposita dichiarazione da presentare all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, attenendosi alle disposizioni regolamentari contenute nel Dpr n. 277/2000.
Per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020, sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è disponibile, come detto, lo specifico software aggiornato. La richiesta può essere trasmessa con modalità informatiche attraverso il servizio telematico doganale (Edi), se in possesso della relativa abilitazione.
Per coloro che, invece, non si avvalgono di Edi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorda che il contenuto della dichiarazione sostitutiva di consumo, presentata in forma cartacea, deve essere riprodotto su supporto informatico (cd-rom, dvd, pen drive usb) da consegnare insieme alla dichiarazione.
Precisazioni
In merito alla compensazione, le Dogane ricordano che i crediti formatisi nel quarto trimestre 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021 e che da questa data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
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