Normativa e prassi

24 Marzo 2020

Perdite fiscali: chiarite vecchie e nuove modalità di riporto

La perdita fiscale conseguita nel 2014 nell’ambito del reddito d’impresa ed emersa soltanto a seguito di un avviso di accertamento notificato nel 2019 non può essere riportata interamente a partire dalla rettifica e secondo la nuova disciplina che, a differenza della precedente, non mette limiti temporali al recupero totale della somma. È questo, in breve, il contenuto della risposta n. 94/E del 24 marzo 2020.

L’istante dell’interpello in esame ha ricevuto alcune indennità per la cessione di rapporti di agenzia. Le somme, assoggettate a ritenute d’acconto, sono state dichiarate dal contribuente nel modello Unico Pf 2015, quadro RF e, quindi, tra i redditi sottoposti a tassazione ordinaria.
Con un avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate ha rettificato, nel 2019, la dichiarazione dell’istante assoggettando i proventi in esame a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera d), del Tuir), in quanto relativi a indennità per la cessazione di rapporti d’agenzia delle persone fisiche e delle società di persone.

La rettifica ha comportato una perdita fiscale derivante dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria.
Parte della perdita è stata portata in diminuzione dei redditi da partecipazione relativi al 2014.
La somma residua, in base all’articolo 8, comma 3, del Tuir, nella forma vigente al momento dell’accaduto, doveva ordinariamente essere dedotta dal reddito di partecipazione relativa al periodo d’imposta 2015 e, quindi, nella dichiarazione dei redditi 2016.
L’istante tuttavia chiede chiarimenti su quale sia il corretto comportamento da seguire a proposito della riportabilità delle perdite derivanti dal modello Unico PF 2015, visto che nel frattempo la legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2), legge n. 145/2018) ha modificato la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef nell’ambito del reddito d’impresa, e considerato che l’esistenza della stessa è stata accertata solo a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate.
Il contribuente, chiede se può riportare la somma in deduzione a partire dall’anno 2018, considerato che la situazione descritta è scaturita dall’avviso di accertamento notificatogli nel 2019.

La norma modificata, in vigore dal periodo d’imposta 2018, prevede che, con l’obiettivo di avvicinare il regime fiscale dei soggetti Irpef a quello previsto per i soggetti Ires, a prescindere dal regime contabile adottato, tutte le perdite emerse nell’ambito del reddito d’impresa (individuale o società di persone) devono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per differenza, nei successivi, nella misura massima dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova in esso capienza.
La passata disciplina prevedeva, invece, che le perdite potevano essere portate in diminuzione negli anni successivi, ma non oltre il quinto.

L’Agenzia delle entrate formula la sua risposta partendo dai chiarimenti forniti sull’argomento con la circolare n. 8/2019 (vedi articolo “Circolare omnibus dell’Agenzia sulla legge di bilancio per il 2019”). Il documento di prassi precisa, tra l’altro, che “In relazione alle imprese commerciali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, alle perdite maturate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2019, in assenza di un regime transitorio, si applica la nuova regola di riporto. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 8 ante e post modifica” e precisa che “Si ritiene quindi che possano essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al periodo d’imposta 2018”.

Per l’Agenzia delle entrate la circostanza che il contribuente sia venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo a seguito dell’avviso di accertamento nel 2019 non consente di spostare la competenza di tale perdita ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Infatti, evidenzia la risposta, se il contribuente avesse operato correttamente avrebbe dichiarato nel periodo d’imposta 2014 la perdita accertata nel 2019.

In conclusione, l’Agenzia afferma che la perdita maturata nel 2014 ed emersa nel 2019 sia utilizzabile dal contribuente:

  • per l’intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017, sulla base della disciplina allora vigente che prevedeva l’utilizzo della perdita nei cinque esercizi successivi
  • illimitatamente e nel limite dell’80% dal 2018 l’eventuale differenza residua, come previsto dalla disposizione modificata, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.
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