20 Marzo 2020
Piani urbanistici particolareggiati: la finalità vincola l’agevolazione
Con la sentenza n. 2635 del 5 febbraio 2020, la Corte di cassazione ha disconosciuto la spettanza del trattamento fiscale di favore previsto per i trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, cioè l’imposta di registro all’1 per cento.
Nelle precedenti fasi del giudizio, la competente Commissione tributaria regionale, riformando la pronuncia della Ctp, accoglieva il ricorso proposto da una società avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia che revocava il trattamento di favore.
Innanzitutto è necessario puntualizzare che il trasferimento, che ha dato luogo alla controversia in questione, ha avuto luogo nel 2009, e pertanto prima dell’abrogazione del regime di favore disposta, a partire dal 2014, per effetto della previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 10 del Dlgs n. 23/2011, che ha soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti soggetti a imposta di registro.
In tal senso, come espressamente precisato dalla circolare n. 2/2014, al paragrafo 1.4, non risulta più in vigore, dal 1° gennaio 2014, il regime di favore previsto in relazione ai trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati che consisteva nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 3 e dell’1 per cento. A decorrere da tale data, tali atti sono soggetti a imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro. Da ultimo, si precisa che in relazione agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, resta in vigore il termine entro il quale deve essere completato l’intervento edificatorio cui è subordinata l’applicazione del trattamento di favore.
Venendo alla controversia giunta in Cassazione, si osserva che la ricorrente Agenzia delle entrate lamenta il fatto che l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% è stata circoscritta ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, mentre sono esclusi dall’agevolazione gli immobili inclusi nei piani destinati alla realizzazione di insediamenti, industriali, produttivi e artigianali.
La suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia sulla base delle seguenti argomentazioni.
Prima di tutto, osserva che la norma agevolativa confluita nell’allora vigente ultimo periodo dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), prevedeva espressamente che il trattamento di favore trova applicazione “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto”.
La Corte evidenzia, quindi, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% assume rilievo esclusivo la finalità del piano urbanistico particolareggiato, in quanto diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale.
Sono invece da ritenersi del tutto ininfluenti la specifica destinazione del singolo immobile o la tipologia degli interventi edilizi previsti per una particolare zona o area del piano urbanistico, ove lo stesso sia diretto all’attuazione dei piani di edilizia residenziale.
La giurisprudenza della Corte ha già precisato, inoltre, che l’agevolazione spetta anche in relazione a un immobile privo di destinazione abitativa purché ricompreso in piani particolareggiati destinati a edilizia residenziale, così che il fatto che le costruzioni ammesse dal piano ineriscano non solo alle abitazioni ma anche a immobili complementari al tessuto abitativo non esclude la spettanza del regime di favore.
Nel caso all’attenzione della Corte, il piano particolareggiato ha come obiettivo la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo e di servizio funzionale e organico come supporto logistico per la fruizione delle attrezzature sciistiche e per le attività escursionistiche.
Non ricorre, pertanto, l’ipotesi contemplata dall’ultimo periodo dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, vigente ratione temporis, applicabile al trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale.
Resta quindi esclusa l’applicazione del trattamento di favore, non rilevando né la destinazione d’uso dei fabbricati da realizzare né la previsione, in alcuna particolare zona del piano urbanistico, di interventi riconducibili alla tipologia dell’edilizia residenziale.
In conclusione, la Corte di cassazione afferma il seguente principio di diritto: la disposizione normativa in base alla quale “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto” va interpretata nel senso che è necessario verificare la finalità perseguita dal piano urbanistico dell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, mentre non rilevano né la destinazione di uso dell’immobile trasferito, incluso nel piano, né la tipologia degli interventi edilizi previsti in particolari zone del piano.
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