4 Marzo 2020
Locazione turistica di immobile: sì all’Iva per l’impresa di ripristino
Una società che intende locare l’immobile di sua proprietà trasformato “room & breakfast” a seguito di rilevanti interventi di modifica, può optare per il regime di imponibilità ai fini Iva, al posto dell’esenzione, se i lavori di frazionamento e accorpamento eseguiti hanno trasformato il fabbricato in un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In tal caso, infatti la stessa società può essere considerata “impresa di ripristino” e quindi beneficiare del regime opzionale.
È il chiarimento fornito con la risposta n. 84/2020 dall’Agenzia delle entrate.
L’istante è una società immobiliare che ha trasformato un fabbricato di sua proprietà in Room & breakfast essendo intenzionata a svolgere l’attività di gestione turistica dell’immobile. Successivamente, la società, decide di tornare alla sua precedente attività di società immobiliare e di affittare l’unità ricettiva a potenziali conduttori.
Chiede, quindi, se la locazione turistica è esente ai fini Iva e se le fatture emesse dalle imprese che hanno eseguito i lavori senza applicazione di Iva in inversione contabile, debbano essere integrate dalla committente con l’Iva al 10% o al 22%.
L’Agenzia ricorda che quando l’istante ha locato l’immobile nell’esercizio dell’attività di Room & Breakfast, l’operazione non può essere esentata da Iva in quanto rientrante tra “le prestazioni di alloggio,…effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe” (articolo 135, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE) che scontano l’Iva con aliquota del 10 per cento.
Diversa è l’ipotesi in cui l’istante loca l’intero immobile accatastato A3 ai potenziali conduttori, ritornando così a svolgere l’attività di gestione immobiliare.
In questo caso, la Società può optare per il regime di imponibilità Iva a condizione che rivesta la qualifica di “impresa di ripristino”.
Come chiarito dalla circolare 27/2013 “Le “imprese di ripristino” sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall’art. 3, primo comma, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’Edilizia, cioè “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Ne consegue che se le opere fatte eseguire dalla Società sugli immobili di sua proprietà dovessero effettivamente rientrare tra quelle elencate dall’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell’edilizia (accertamento tecnico che non può essere effettato in sede di interpello), l’Istante potrebbe scegliere di assoggettare ad Iva -in luogo dell’esenzione – la locazione dell’immobile, previa opzione da inserire nel relativo contratto.
In assenza di detta opzione, la locazione rientrerà nel naturale regime di esenzione da Iva
Riguardo al secondo quesito, l’Agenzia rileva che è strettamente connesso al primo, nel senso che l’aliquota Iva dipende dal tipo di interventi fatti eseguire dall’istante. Quindi l’aliquota Iva del 10% potrà essere applicata a condizione che le opere eseguite rientrino effettivamente tra quelle elencate dall’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell’edilizia e ricorrano anche le altre condizioni (numeri 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquesdecies, Parte III, Tabella A del Decreto Iva).
Ultimi articoli
Analisi e commenti 6 Febbraio 2026
Regime agevolato dei neo residenti, maggiorati gli importi forfettari
Il Bilancio 2026 ha aumentato del 50% e del 100% l’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per le persone fisiche e i loro familiari che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Con l’approvazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2026 (legge n.
Normativa e prassi 6 Febbraio 2026
Global minimum tax, pronto il modello per la dichiarazione
I soggetti obbligati devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate i dati necessari per determinare gli importi dovuti a titolo di imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo all’imposizione integrativa prevista dall’articolo 53 del Dlgs n.
Attualità 6 Febbraio 2026
Spedizioni extra Ue di piccolo valore, contributo fuori da imponibile Iva
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ulteriori istruzioni sulla natura del contributo di 2 euro per le spese di sdoganamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n.
Attualità 6 Febbraio 2026
Canone speciale radio e tv, importi invariati per il 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.