4 Marzo 2020
Modello Redditi Pf 2020 – 2 righi e caselle per i campionesi
Diverse le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2020 che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi-Pf 2020, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio scorso. Dal nuovo limite reddituale per i figli a carico alle inedite modalità espositive per i redditi di lavoro dipendente e pensione da Campione d’Italia
La prima riguarda il nuovo limite reddituale per i figli a carico. Per tale motivo sono state aggiornate le istruzioni relative ai familiari a carico, in particolare l’indicazione che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro. L’articolo 1, comma 252, della legge di bilancio 2018, ha infatti aggiunto un nuovo periodo all’articolo 12, comma 2, del Tuir, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, e ha previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico “per i figli di età non superiore a ventiquattro anni …. è elevato a 4.000 euro”. Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
L’esposizione dei redditi da Campione d’Italia nel quadro RC
L’articolo 25-octies, comma 4, del Dl n. 119/2018, ha modificato l’articolo 188-bis del Tuir, innovando delle agevolazioni già previste per Campione d’Italia.
A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26mila euro.
Nella dichiarazione Redditi Pf 2019, nella “tipologia reddito” del quadro RC erano presenti i seguenti codici, al fine di dichiarare tale reddito:
“5” redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
“6” redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
“8” redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.
Tale modalità espositiva è stata oggetto di revisione, quindi, nella modulistica Redditi 2020, anche al fine della semplificazione, tali codici sono stati eliminati e l’indicazione degli stessi redditi è stata prevista nella colonna 4 “Altri dati”, del quadro RC, sezione I.
Nella colonna “Altri dati”, oltre ai codici già presenti per indentificare la fonte estera dei redditi, è stato inserito il codice “5” per indicare i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire dell’agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.
Anche nella sezione II del quadro RC (altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), per indicare i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, è stata inserita la colonna 3 “Altri dati”, che va compilata con il codice “5”, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2020 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire dell’agevolazione.
Al fine di godere dell’agevolazione da quadro RC, il contribuente è esonerato, rispetto alla dichiarazione Redditi 2019 dal compilare la “Sezione VII – Ulteriori dati – Rigo RP90 – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia” in quanto il reddito è già indicato nel rispettivo quadro, per cui intende usufruire dell’agevolazione.
Infatti, i codici presenti nel modello Redditi 2019, “Sezione VII, Ulteriori dati”, che identificavano la fattispecie reddituale, ossia “4” redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui al quadro RC, e “5” redditi da pensione di cui al quadro RC, sono stati eliminati.
Per tutti gli altri redditi, nel rigo RP90, in colonna 1 “Codice”, va indicato il codice identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro, in colonna 2, “Importo”, va indicato l’ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.
Nuova modalità espositiva anche per i soci di cooperative artigiane nella sezione I del quadro RC, colonna “Altri dati” con il codice “3”.
Tale codice va dichiarato, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e se il contribuente è socio di cooperative artigiane e ha percepito un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016.
Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma (articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001), ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986).
I compensi per l’attività libero professionale intramuraria vanno anch’essi nella sezione II del quadro RC – colonna “Altri dati” ma con il codice “1”. Questo va dichiarato, per i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, se nel punto 8 della sezione “Dati anagrafici” della Certificazione unica è indicato il codice “R”.
Il bonus Irpef nel quadro RC
Come per l’anno 2018, anche per il 2019, l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari.
Fino al 2018, alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorreva l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (Tfr).
La novità, per il modello Redditi 2020 è, appunto l’eliminazione della casella 5 “Quota Tfr” del rigo RC14.
L’articolo 1, comma 756-bis, della legge n. 296/2006 prevedeva che “in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, … di percepire la quota maturanda … compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione”.
L’ articolo 1, comma 27, della legge n. 190/2014 prevedeva inoltre che “ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
In seguito alla mancata proroga delle disposizioni che prevedevano l’erogazione in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo è stata eliminata la casella “Quota Tfr”.
continua
La prima puntata è stata pubblicata martedì 4 febbraio
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