6 Novembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: focus su quelli di lavoro autonomo – 1
I redditi di lavoro autonomo, se svolti in maniera professionale e abituale, vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi Pf 2019 oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Quando svolti occasionalmente, invece, occupano il quadro RL
Tali redditi rappresentano quelli derivanti dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti o professioni, anche se esercitate in forma associata. Nel dettaglio, il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità, mentre il requisito dell’abitualità si concretizza in relazione ad attività programmate e non episodiche.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 53 comma 2 del Tuir, a prescindere dalla professionalità e dall’abitualità dell’attività svolta, sono sempre considerati redditi di lavoro autonomo:
- quelli derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali
- le partecipazioni agli utili quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia
- i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
I redditi di lavoro autonomo, se svolti in maniera professionale e abituale, vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi Pf 2019 oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il forfetario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011).
Diversamente, i redditi di lavoro autonomo di natura occasionale vanno dichiarati nel quadro RL unitamente a quei redditi che sono considerati da lavoro autonomo, indipendentemente dalla professionalità o dall’abitualità dell’attività svolta.
In base a quanto premesso, in sede di compilazione del modello Redditi Pf 2019, il contribuente che svolge attività di lavoro autonomo in maniera professionale e abituale, deve indicare nel quadro RE:
- nel rigo RE1, colonna 1, il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007
- nel rigo RE2, colonna 2, l’ammontare lordo complessivo dei compensi percepiti nell’anno, al netto dell’Iva
- nel rigo RE3, l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare, vanno indicati gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento percepiti nell’anno e i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, comprese le indennità ricevute per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte
- nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo delle somme indicate in colonna 1, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di riportare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale”, necessari per migliorare il profilo di affidabilità fiscale
- nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dichiarati nei righi precedenti.
Terminata la parte relativa al calcolo dei componenti positivi, i righi successivi da RE7 a RE19 devono essere utilizzati per determinare le componenti negative del reddito.
Pertanto, nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicate:
- le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro. Tali beni devono essere indicati al 50% nel caso in cui siano utilizzati in maniera promiscua per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare
- le quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali.
Nel rigo RE10 si devono riportare le spese sostenute in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività, come ad esempio:
- il 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione
- l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2018 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione
- l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE12 va posizionato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente, mentre nel rigo RE14 vanno indicati i consumi, comprese le spese sostenute per i servizi telefonici e per l’utilizzo dell’energia elettrica.
Nel rigo RE15, devono essere evidenziate le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti. In particolare, in base alle modalità di addebito va indicato:
- in colonna 1, il 75% delle spese effettivamente sostenute dal professionista non comprese tra quelle di rappresentanza o di aggiornamento professionale. Per tali spese l’importo deducibile non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti
- in colonna 2, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (a tali spese non si applicano i limiti sopra indicati)
- in colonna 3, l’importo totale deducibile, corrispondente alla somma delle colonne precedenti.
Nel rigo RE16, sono riportate le spese di rappresentanza. In base alla natura della spesa sostenuta va indicato:
- in colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza
- in colonna 2, l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute comprese quelle per l’acquisto di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione e quelle per l’acquisto di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito
- in colonna 3, la somma delle colonne precedenti. L’importo totale deducibile non può essere superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti.
Nel rigo RE17, vanno evidenziate le spese sostenute per la frequenza di master, corsi di formazione, convegni e simili. In particolare va indicato:
- in colonna 1, il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
- in colonna 2, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10mila euro
- in colonna 3, l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, purché siano erogati dagli organismi accreditati. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5mila euro
- la colonna 4, ospita l’importo totale deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.
Il rigo RE19, è dedicato alle altre spese documentate, quali, ad esempio:
- in colonna 1, l’importo pari al 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione a titolo di saldo dei periodi d’imposta precedenti e di acconto
- in colonna 2, l’ammontare dell’Irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997, versata nel periodo d’imposta 2018, a titolo di saldo dei periodi d’imposta precedenti e di acconto
- in colonna 3, il 20% per cento dell’Imu relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione
- in colonna 4, tutte le altre spese documentate ammesse in deduzione.
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, ottenuto sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Dopo aver indicato l’insieme delle componenti positive e negative del reddito è necessario indicare:
- nel rigo RE21, colonna 3, la differenza tra il totale dei compensi (rigo RE6), e quello delle spese sostenute (rigo RE20)
- nel rigo RE25, la differenza tra il reddito o la perdita maturati nel 2018 e le perdite risultanti dagli esercizi precedenti. Il risultato ottenuto va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN
- nel rigo RE26, l’ammontare delle ritenute d’acconto sui compensi indicati nella sezione, da riportare, unitamente alle altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre
La undicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre
La dodicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 23 ottobre
La tredicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 30 ottobre
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