13 Novembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: i regimi agevolati per i “piccoli” – 2
In alternativa al regime ordinario di tassazione dei redditi da lavoro autonomo, il nostro ordinamento riconosce una serie di regimi agevolati in favore dei contribuenti a minore capacità contributiva. In particolare, i regimi fiscali di favore previsti per tale tipologia di contribuenti sono: quello di vantaggio (abrogato a partire dal periodo d’imposta 2015 e in via di esaurimento) e quello forfetario.
Il regime di vantaggio
Si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015 (anno della sua soppressione).
Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione
- non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, compresi quelli assunti a progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro.
In sede di compilazione del modello Redditi Pf 2019, nella sezione I del quadro LM, il contribuente deve indicare:
- nel rigo LM2 l’ammontare dei ricavi, dei compensi, delle sopravvenienze e delle plusvalenze conseguite
- nel rigo LM3, il contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare l’eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del modello Redditi Pf 2018. Le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso in questo regime costituiscono un componente negativo che va dedotto nel primo anno di applicazione. L’eventuale ulteriore eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d’imposta successivi
- nel rigo LM4, la differenza tra i componenti positivi del reddito e le eventuali rimanenze finali
- nel rigo LM5, colonna 5 l’ammontare delle spese sostenute, come quelle per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci o le spese relative a beni a uso promiscuo, deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto
- nel rigo LM6, il reddito lordo o la perdita derivante dalla differenza tra i componenti positivi al netto delle rimanenze finali e le eventuali spese sostenute. Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso. L’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se le perdite sono riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Tuir
- nel rigo LM7, colonna 1, l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
- nel rigo LM8, la differenza tra il reddito del periodo e i contributi versati
- nel rigo LM9, colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito fino a concorrenza del reddito netto indicato nel rigo precedente. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del Tuir
- nel rigo LM11, l’imposta sostitutiva pari al 5% dell’importo di rigo LM10, se positivo.
Regime forfetario
I soggetti che aderiscono al regime forfetario, invece, determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. In caso di avvio di una nuova attività l’aliquota è ridotta al 5 per cento.
Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati dalla legge, a seconda dell’attività esercitata
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro
c) hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20mila euro.
Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione Redditi Pf 2019, attesta di possedere i requisiti di accesso al regime, barrando la casella posta al rigo LM21, colonna 1. I soggetti che intraprendono una nuova attività devono barrare la casella di colonna 3.
Al momento della predisposizione del quadro LM, va indicato:
- nel rigo LM22, il codice dell’attività svolta, il coefficiente di redditività dell’attività indicata, l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti, il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi (rigo LM22 colonna 3), per il coefficiente di redditività (rigo LM22, colonna 2).
- nel rigo LM34, colonna 3, il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 4 dei righi da LM22 a LM27.
nel rigo LM35, colonna 1, l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
- nel rigo LM36, la differenza tra il reddito lordo, se positivo, e il totale dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno
- nel rigo LM37, colonna 6, le eccedenze di perdite pregresse
- nel rigo LM38, la differenza tra il reddito netto e le perdite relative agli anni precedenti (LM37, colonna 6)
- nel rigo LM39, l’imposta sostitutiva pari al 15% (ovvero al 5%, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo.
Determinazione dell’imposta dovuta
Dopo aver determinato l’imposta sostitutiva, nella sezione III del quadro LM, va indicato:
- nel rigo LM40, gli eventuali crediti d’imposta che possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta dovuta fino a concorrenza della sostitutiva indicata ai righi LM11 (attività in regime di vantaggio) e LM39 (attività in regime forfetario)
- nel rigo LM45, colonna 2, la somma degli acconti versati: gli importi degli acconti da considerare nel presente rigo sono quelli con codice tributo 1793 e 1794 (nel caso di adesione al regime di vantaggio) ovvero con codice tributo 1790 e 1791 (nel caso di adesione al regime forfetario)
- nel rigo LM48 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3), il risultato della seguente operazione, solo se positivo: LM3 – LM2. Il rigo è riservato ai contribuenti che aderiscono, per il primo anno, al regime di vantaggio nel caso in cui le rimanenze finali siano superiori ai componenti positivi del reddito
- nel rigo LM49 l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali rispetto al reddito lordo. Tale eccedenza, infatti, può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, e va riportata nel rigo RP21 del quadro RP.
Perdite non compensate
In presenza di perdite maturate nei precedenti periodi d’imposta e non compensate, nella sezione IV del quadro LM, va indicato:
- nel rigo LM50, le perdite formatesi nel regime di vantaggio non compensate. Tali perdite sono scomputate dal reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi (circolare n. 10/2016). Pertanto, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo LM50, vanno esposte le perdite formatesi negli anni precedenti, al netto di quanto utilizzato mentre, in colonna 6, va indicata la perdita maturata nel 2018 (rigo LM6 della presente dichiarazione)
- nel rigo LM51, colonna 2, l’importo complessivo delle perdite non compensate relative al regime di vantaggio riportabili senza limite di tempo. Per i soggetti che compilano la sezione I, tale importo comprende le perdite conseguite nell’anno, da evidenziarsi in colonna 1. Le perdite pregresse maturate nel regime dei minimi, invece, vanno invece indicate nell’apposito prospetto contenuto nel quadro RS denominato “Perdite pregresse non compensate nell’anno – Ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio”. Nello stesso prospetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, le perdite pregresse maturate nel regime di vantaggio e non compensate.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 settembre
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 18 settembre
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 25 settembre
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 2 ottobre
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 ottobre
La undicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre
La dodicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 23 ottobre
La tredicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 30 ottobre
La quattordicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 6 novembre
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