11 Settembre 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: i dati dall’estero nel Quadro RW – 1
In materia di monitoraggio fiscale, il decreto legge n. 167/1990, stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Tale obbligo riguarda anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, siano titolari effettivi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria. Per titolari effettivi, secondo le disposizioni in materia di riciclaggio, si intendono le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Gli obblighi di monitoraggio, tuttavia, non sussistono nei seguenti casi:
- per i contratti conclusi attraverso l’intervento degli intermediari residenti, qualora i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi
- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti
- per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro.
La violazione dell’obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
L’Ivie e l’Ivafe, invece, sono state introdotte nel nostro ordinamento con il decreto legge n. 201/2011, che ha previsto l’istituzione di un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
In particolare, l’Ivie presenta analogie con l’imposta municipale propria (Imu) che si applica agli immobili situati in Italia e, in tale contesto, alcune delle disposizioni a essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione degli immobili situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.
Analogamente, l’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), deriva da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo da calcolare sulla giacenza media degli investimenti.
Tanto premesso, il quadro RW deve essere compilato:
- ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale
- ove ne ricorrano i presupposti, per determinare l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e quella sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (Ivafe), effettivamente dovute.
Analizziamo le modalità di compilazione del quadro RW.
Nei righi da RW1 a RW5, occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti tra: 1 proprietà, 2 usufrutto, 3 nuda proprietà, 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, eccetera)
- nella colonna 2 deve essere indicato il codice 1, se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto oppure il codice 2 se il contribuente è il titolare effettivo del conto
- nella colonna 3, il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice. In base a tale tabella i conti correnti e i depositi andranno individuati con il codice 1, le partecipazioni al capitale o al patrimonio con il codice 2, le obbligazioni estere con il codice 3, eccetera
- nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 (tale codice non è obbligatorio in presenza di valute virtuali)
- nella colonna 5, la quota di possesso dell’investimento
- nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore dell’investimento o dell’attività finanziaria, scegliendo a seconda dei casi, tra: 1 valore di mercato, 2 valore nominale, 3 valore di rimborso, 4 costo d’acquisto, 5 valore catastale, 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti
- nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività
- nella colonna 8, il valore al termine del periodo d’imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza
- nella colonna 10, va riportato il numero di giorni di detenzione dei beni per i quali è dovuta l’Ivafe
- nella colonna 11, deve essere trascritta l’Ivafe calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso
- nella colonna 13, va indicata l’Ivie calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. L’aliquota da applicare è rispettivamente dello 0,76%, salvo il caso di immobile adibito ad abitazione principale, e relative pertinenze, per il quale l’aliquota è pari allo 0,40%
- nella colonna 14, trova posto il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta
- la colonna 16 accoglie la detrazione spettante di 200 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale (se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- nella colonna 19, infine, deve essere indicata la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti essere il titolare effettivo.
È importante ricordare, che nel caso in cui il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’Ivie ovvero dell’Ivafe, avendo cura di barrare la casella di colonna 20.
I righi RW6 e RW7 devono essere compilati per determinare l’Ivie o l’Ivafe dovuta e, eventualmente, da versare per l’anno 2018. In particolare il contribuente deve indicare il totale delle imposte dovute, le eventuali eccedenze risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente, anche se compensate, e gli importi risultanti a credito o a debito.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 4 settembre.
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