Analisi e commenti

4 Settembre 2019

Excursus modello Redditi Pf 2019: riflettori su società di persone e simili

È nel quadro RH che, tra gli altri, i componenti delle società di persone e associazioni, i collaboratori di imprese familiari, il marito o la moglie che partecipa all’azienda coniugale e i soci che scelgono il regime della trasparenza, devono dichiarare i redditi derivanti dalla loro partecipazione in tali compagini. Vediamolo da vicino per compilarlo senza errori.

Redditi da partecipazione
In base all’articolo 5 del Tuir i redditi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base a quanto riportato nell’atto costitutivo oppure, in mancanza di specifica indicazione, in base all’attività effettivamente esercitata.
Le quote di partecipazione sono generalmente indicate nell’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione della società. In assenza di una indicazione espressa, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se anche il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote di partecipazione si presumono uguali per tutti i soci.
La disciplina fiscale delle società semplici trova applicazione anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Per le imprese familiari, invece, è prevista una disciplina differente. I redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Tuttavia i nominativi dei familiari partecipanti all’impresa devono risultare, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. È importante ricordare che i collaboratori dell’imprenditore familiare partecipano solo agli utili prodotti dall’impresa familiare e non alle perdite, pertanto compileranno il modello dichiarativo solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito.

Il regime di tassazione sopra descritto può essere applicato, su opzione, anche dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non sia superiore a 5.164.569 euro, purché abbiano una compagine sociale composta solo da persone fisiche e in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
Nel caso in cui la partecipazione sia stata assunta dal socio persona fisica esercente attività d’impresa e sia stata indicata nell’inventario dei beni, la quota di reddito o di perdita sarà soggetta alla disciplina del reddito d’impresa, pertanto andranno compilati i quadri presenti nel fascicolo 3 del modello Redditi PF.
Inoltre, in base all’articolo 20-bis del Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti, costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o delle quote annullate. Pertanto, le somme ricevute dal socio uscente concorreranno alla formazione dei redditi di partecipazione del socio stesso e andranno indicate, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione, unitamente agli altri redditi da partecipazione.

Tanto premesso, andiamo ad analizzare le modalità di compilazione del modello di dichiarazione Redditi PF2019. In base alle istruzioni del modello, il quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società, associazioni o imprese familiari o coniugali:

  • dai soci delle società di persone ed equiparate
  • dai collaboratori di imprese familiari
  • dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria
  • dalle persone fisiche, membri di gruppi europei di interesse economico (GEIE) residenti nel territorio dello stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello stato
  • dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza.

Quadro RH – Sezione I
La sezione I del quadro RH è dedicata a quelle partecipazioni in associazioni o società soggette, in via ordinaria, al regime di imputazione dei redditi per trasparenza.

immagine del quadro RH sezione 1

In particolare dovrà essere compilato un rigo per ciascun reddito da partecipazione, avendo cura di indicare in:
colonna 1, il codice fiscale della società o dell’associazione partecipata

  • colonna 2, il tipo di società o associazione, selezionando i seguenti codici: 1 se il reddito da partecipazione sia derivante da società di persone e assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria o GEIE; 2 in caso di associazioni fra artisti e professionisti; 3 per le società di persone e assimilate esercenti attività d’impresa, in contabilità semplificata; 4 per le società semplici

Diversamente, in caso di socio uscente, i codici da indicare, in base al tipo di partecipazione posseduta saranno i seguenti: 5 nel caso di società di persone e assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE; 6 nel caso di società di persone e assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata; 7 nel caso di associazione partecipata; 8 nel caso di società semplice

  • colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale
  • colonna 4, la quota del reddito o perdita della società partecipata imputata al dichiarante
  • colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto subite dalla società partecipata e imputata al dichiarante.

Quadro RH – Sezione II
La sezione II è utilizzata per inserire i dati della società partecipata in regime di trasparenza per opzione.

immagine del quadro RH sezione 2

Nei righi della presente sezione devono essere indicati in:

  • colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente
  • colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale
  • colonna 4, la quota del reddito o delle perdite, precedute dal segno meno, della società partecipata imputata al dichiarante
  • colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante.

Quadro RH – Sezione III
La sezione III deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante abbia compilato entrambe le sezioni precedenti. In questo modo è possibile procedere alla somma degli importi esposti nei campi comuni. La sezione deve essere compilata quando il dichiarante è titolare, allo stesso tempo, di partecipazioni in società esercenti attività d’impresa che applichino, per natura, il regime della trasparenza fiscale, e società che applicano il regime della trasparenza fiscale per opzione.

immagine del quadro RH sezione 3

Di conseguenza:

  • nel rigo RH7, colonna 2, va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate e le quote di reddito derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza
  • nel rigo RH8, colonne 1, va indicato l’importo complessivo delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità semplificata
  • nel rigo RH8, colonna 2, va indicata la somma delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria e le quote di perdite derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza
  • nel rigo RH9, colonna 3, va indicata la differenza tra l’importo complessivo dei redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa e le relative perdite
  • nel rigo RH10, se l’importo del rigo RH9, colonna 3 è di segno positivo ovvero se il reddito complessivo da partecipazione supera le relative perdite, va indicato l’importo delle perdite derivanti dall’attività d’impresa eventualmente svolta in via individuale, già indicato nei quadri RF e/o RG del modello
  • nel rigo RH11, va indicata la differenza tra l’eventuale reddito da partecipazione in attività d’impresa e le perdite derivanti dall’attività d’impresa in forma individuale eventualmente svolta
  • nel rigo RH14 va indicata la differenza tra il reddito da partecipazione in attività d’impresa e le perdite derivanti dall’attività d’impresa in forma individuale eventualmente svolta unitamente alle perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa relative agli esercizi precedenti
  • nel rigo RH17, va indicata la differenza tra il reddito e le perdite derivanti dall’esercizio, in forma associata, dell’attività di lavoro autonomo. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN, per la determinazione del reddito complessivo. Se l’importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo.

Riepilogo
La sezione di riepilogo del quadro EH, infine, consente di effettuare la somma degli importi indicati nelle sezioni precedenti, in riferimento alle ritenute, agli acconti e ai crediti d’imposta imputati dalla società al singolo socio partecipante.

immagine del quadro RH sezione 4

Per ogni rigo dovrà essere riportato il totale di quanto indicato nelle sezioni precedenti.

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 14 agosto
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 21 agosto
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 agosto.

Excursus modello Redditi Pf 2019: riflettori su società di persone e simili

Ultimi articoli

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in attuazione della delega fiscale, ha disciplinato espressamente il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, introducendo il nuovo articolo 10-ter nello Statuto del contribuente.

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 2 i tempi di invio delle dichiarazioni

Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Normativa e prassi 18 Aprile 2024

Flat tax incrementale 2023, il codice tributo per andare in cassa

Istituito il codice tributo “1731” per versare, tramite modello F24, la flat tax incrementale, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali riconosciuta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n.

Analisi e commenti 18 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

Con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative, tra l’altro, in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modello 730, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n.

torna all'inizio del contenuto