28 Agosto 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: il trattamento fiscale degli utili – 4
Diversamente dagli utili derivanti da partecipazioni qualificate, i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate sono tassati dalle società ed enti soggetti all’Ires, residenti nel territorio dello Stato, con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento, sull’intero ammontare prodotto.
Al riguardo, ricordiamo che per partecipazioni non qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e i diritti che rappresentano una percentuale inferiore al 2 o al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero inferiore al 5 o al 25% del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.
Pertanto, fermo restando l’applicabilità della ritenuta sull’intero ammontare, l’aliquota da applicare è la seguente:
- 12,5% per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2011
- 20% per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 giugno 2014
- 26% per gli utili prodotti a partire dal 1° luglio 2014.
Giova ribadire che, come stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del Tuir, i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, pertanto questi redditi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
A questa regola generale, tuttavia, fanno eccezione gli utili derivanti da partecipazione di natura non qualificata relativi a società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto.
Per tale tipologia di proventi, in sede di compilazione del modello, nel Quadro RL, al rigo RL1, il soggetto percipiente utilizzerà il codice 3.
Per cui, in colonna 2, dovrà essere indicato il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nella colonna 3, invece, va indicato l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione rilasciata dall’ente o dall’intermediario.
Sulla base ai dati inseriti nei righi precedenti, nel rigo RL3, va indicata la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN, in quanto tali redditi concorreranno a formare il reddito complessivo del percipiente.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN, a scomputo dell’imposta netta e degli eventuali crediti d’imposta.
Ricordiamo, infine che, se a seguito di interpello l’Agenzia delle entrate ha rilasciato parere favorevole, gli utili e gli altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 3, dovranno essere riportati nella sezione V del quadro RM riservato ai redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva.
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