21 Agosto 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: il trattamento fiscale degli utili – 3
Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, qualora siano distribuiti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sono soggetti a un regime diverso e concorrono alla formazione del reddito imponibile per intero.
Ai sensi del Tuir, i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente in Italia sia sottoposto a controllo diretto o indiretto, da parte di un partecipante residente in Italia, laddove sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia
b) in mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Tali disposizioni, tuttavia, non trovano applicazione nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al soggetto residente o sia dimostrato, anche a seguito di domanda d’interpello, che oltre il 50% della partecipazione agli utili è detenuto da un soggetto residente.
È da rilevare, inoltre, che il contribuente può sempre far valere la sussistenza delle condizioni indicate dalla legge, anche in presenza di un parere non favorevole, mediante apposita segnalazione all’interno del modello dichiarativo.
In seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, che ha uniformato le modalità di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate con le modalità di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni non qualificate, il nuovo regime di tassazione trova applicazione sui dividendi prodotti a partire dal 1° gennaio 2018.
Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d’imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.
Sulla base di quanto osservato nei passaggi precedenti, è possibile riassumere che, se corrisposti nel corso del 2018, da società residenti in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, gli utili di natura qualificata prodotti:
- nel corso del 2017, concorrono nella misura del 100%
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono nella misura del 40%, a condizione che il percipiente abbia avuto un parere favorevole
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, concorrono nella misura del 49,72%, a condizione che condizione che il percipiente abbia avuto un parere favorevole
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, concorrono nella misura del 58,14%, a condizione che il percipiente abbia avuto un parere favorevole.
Diversamente, gli utili di natura qualificata prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e corrisposti nel corso dell’anno 2019, non concorreranno alla formazione del reddito complessivo, in quanto soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% qualora il percettore abbia esperito, con esito positivo, la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Tali utili andranno indicati nella sezione V del quadro RM.
Modalità di compilazione del modello
Tanto premesso, in sede di compilazione del modello di dichiarazione Redditi Pf 2019, nel Quadro RL, al rigo RL1, il percipiente utilizzerà i seguenti codici:
Codice 2 – in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato
Codice 4 – per utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello
Codice 6 – in caso di utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’agenzia delle entrate a seguito di interpello
Codice 7 – nell’ipotesi di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente non abbia ricevuto risposta favorevole alla domanda d’interpello
Codice 8 – in caso di utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente non abbia ricevuto risposta favorevole alla domanda d’interpello
Codice 10 – per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’agenzia delle entrate a seguito di interpello
Codice 11 – in caso di utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente non abbia ricevuto risposta favorevole
Come è facile intuire, la presenza di codici diversi, da indicare in colonna 1, rispecchia la diversa modalità di tassazione dei dividendi.
Per cui, in colonna 2, dovrà essere indicato:
- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 4 o 7
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 6 o 8
- il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 10 o 11
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
Se al percipiente sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando in colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e in colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nella colonna 3, invece, va indicato l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione rilasciata dall’ente o dall’intermediario.
Sulla base dei dati inseriti nei righi precedenti, nel rigo RL3, va indicata la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN, in quanto tali redditi concorreranno a formare il reddito complessivo del soggetto percipiente.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN, a scomputo dell’imposta netta e degli eventuali crediti d’imposta.
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