14 Agosto 2019
Excursus modello Redditi Pf 2019: il trattamento fiscale degli utili – 2
La legge di bilancio 2018, come detto, ha modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del Tuir, uniformando le modalità di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate con le modalità di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni non qualificate. Il nuovo regime di tassazione trova applicazione sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Nonostante l’applicazione del nuovo regime sarà importante individuare il momento di produzione degli utili, in quanto, per quelli prodotti fino al 31 dicembre 2017, il regime di tassazione dei dividendi delle persone fisiche, non imprenditori, continuerà a essere caratterizzato dal tipo di partecipazione detenuta, qualificata o non qualificata.
In particolare, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, in misura parziale; detta misura, nel corso degli anni, è stata rideterminata più volte, con appositi decreti ministeriali, in modo da adeguarla all’aliquota Ires vigente nel periodo di maturazione dell’utile.
Tanto premesso, l’originaria misura del 40%, applicabile agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2008, è stata elevata al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Successivamente, la misura del 49,72%, è stata elevata, con un altro Dm del 26 maggio 2017, al 58,14%, in riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Infine, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha apportato modifiche al regime impositivo dei dividendi, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai redditi di capitale derivanti da partecipazione qualificata, si applicano le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
In base a quanto sopra riportato, gli utili prodotti a partire dal 2018, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta (qualificata e non qualificata), dovranno essere tassati per intero mediante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento.
Giova ribadire che, come stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del Tuir, i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, in quanto tassati alla fonte, ne consegue che tali redditi non devono essere indicati in dichiarazione.
Come riportato nelle istruzioni al modello Redditi Pf, infatti, solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.
L’esclusione dei titoli negoziati nei mercati regolamentati è giustificata dal fatto che, in base all’articolo 27-ter del Dpr n. 600/1973, agli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli spa, è applicata, in luogo della ritenuta, un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26 per cento. La sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli spa o dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli.
Ne deriva che questi redditi, come quelli derivanti da partecipazioni non qualificate, sono già assoggettati a tassazione in via autonoma, mediante ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, pertanto non necessitano di specifica esposizione nel modello Redditi Pf.
Modalità di compilazione del modello Redditi Pf
Sulla base di quanto osservato nei passaggi precedenti, è possibile riassumere che, se corrisposti nel corso del 2018, da società residenti in Italia, gli utili prodotti:
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono nella misura del 40%
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono nella misura del 49,72%
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, concorrono nella misura del 58,14 per cento.
Diversamente, gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e corrisposti nel corso del 2019, non concorreranno alla formazione del reddito complessivo in quanto soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento.
Pertanto, il percipiente tale tipologia di redditi dovrà compilare, in sede di presentazione del modello Redditi Pf 2019, la sezione I del Quadro RL.
Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello, infatti, la sezione I del Quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018.
Per ogni tipologia di dividendo dovrà essere indicata, in colonna 1, la codifica corrispondente. È utile ricordare che, in presenza di più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando in colonna 2 la somma dei singoli importi e in colonna 3 la somma delle ritenute subite. Diversamente, se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare più moduli.
Tanto premesso i codici da utilizzare variano in base al momento in cui gli utili sono stati prodotti dalle società o dagli enti emittenti, per cui dovrà essere indicato il:
Codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
Codice 5, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
Codice 9, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Come è facile intuire, la presenza di codici diversi rispecchia la diversa modalità di tassazione dei dividendi.
Per cui, in colonna 2, dovrà essere indicato:
– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1
– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5
– il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9.
Nella colonna 3, invece, va indicato l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione rilasciata dall’ente o dall’intermediario.
Sulla base ai dati inseriti nei righi precedenti, nel rigo RL3, va indicata la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN, in quanto tali redditi concorreranno a formare il reddito complessivo del soggetto percipiente.
L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN, a scomputo dell’imposta netta e degli eventuali crediti d’imposta.
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