30 Gennaio 2019
Creazione artificiosa di base Ace:è un indebito vantaggio fiscale
Normativa e prassi
Creazione artificiosa di base Ace:
è un indebito vantaggio fiscale
Il re-investimento circolare è abusivo, non avendo il contribuente addotto altre ragioni non marginali per strutturare l’operazione in quel modo e non in una maniera alternativa più lineare
È il principio di diritto n. 1/2019 espresso dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale, dovendo prioritariamente verificare – ai fini dell’analisi anti-abuso richiesta dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 – l’esistenza dell’indebito vantaggio fiscale, l’operazione di re-investimento da parte del socio configura un vantaggio fiscale indebito, rappresentato dalla creazione artificiosa di base Ace in capo alla società-veicolo. Questo perché l’operazione, benché realizzi un incremento patrimoniale della società-veicolo in termini di patrimonio netto, non determina però l’immissione di nuove risorse finanziarie, in contrasto con la ratio ispiratrice della disciplina Ace.
Per quanto riguarda il requisito della sostanza economica, il re-investimento appare una mera operazione di natura circolare inidonea a produrre alcun effetto significativo diverso dal vantaggio fiscale. Ferma restando la genuinità dell’obiettivo economico perseguito (rastrellamento delle azioni sul mercato nell’ambito dell’operazione di merger leveraged buy out), sono sindacabili le modalità prescelte per il suo raggiungimento da parte del socio re-investitore. “Sotto accusa” è il flusso circolare di denaro: dalla società-veicolo al socio-reinvestitore e dal socio-reinvestitore alla società-veicolo.
È onere dell’amministrazione individuare modalità alternative più lineari che avrebbero evitato l’insorgenza della base Ace artificiosa. A tal fine, il socio-reinvestitore avrebbe potuto compensare il credito commerciale derivante dalla vendita delle azioni nella società-target fino a concorrenza dell’ammontare da reinvestire nella società-veicolo, ferme restando tutte le altre operazioni effettuate e la struttura organizzativa piramidale prescelta. Tali modalità non avrebbero alterato l’assetto economico-negoziale che vedeva coinvolti più soggetti (co-investitori e banche), in quanto il denaro era già vincolato a favore delle banche a garanzia della buona riuscita dell’operazione di rastrellamento delle azioni.
Per quanto riguarda il requisito dell’essenzialità del vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia non ravvisa alcun vantaggio economico addizionale diverso da quello fiscale legato alla creazione artificiosa di base Ace.
Pertanto, non avendo il contribuente addotto ragioni extrafiscali non marginali per strutturare il re-investimento nel modo prescelto anziché nella descritta modalità alternativa più lineare, l’operazione è da considerare abusiva ex articolo 10-bis, legge 212/2000.
pubblicato Mercoledì 30 Gennaio 2019
![Creazione artificiosa di base Ace:è un indebito vantaggio fiscale](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.