Giurisprudenza

22 Gennaio 2019

Irpef italica per le pensioni Inpssia assistenziali che di anzianità

Giurisprudenza

Irpef italica per le pensioni Inps
sia assistenziali che di anzianità

Nel nostro ordinamento, la “sicurezza sociale”, evocata negli accordi fiscali con la Francia, assume un significato più ampio, comprensivo di tutti i diritti collegati alla persona

veduta di Parigi

La sezione n. 3 della Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1233 del 2 novembre 2018, ha affermato che il trattamento pensionistico erogato dall’Inps a un contribuente residente in Francia deve essere tassato in Italia. Si tratta, infatti, di somme versate in applicazione delle norme sulla sicurezza sociale che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, scontano le imposte nel Paese di erogazione.
 
La vicenda processuale
Un contribuente, residente in Francia, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio avverso un’istanza diretta a ottenere il rimborso delle trattenute a titolo di Irpef effettuate sulla pensione erogata dall’Inps.
A fondamento della richiesta di rimborso ha evidenziato che gli stessi redditi da pensione erano assoggettati a tassazione in Francia, ove risiedeva da tempo, e che la doppia tassazione, in tal modo verificatasi, appariva in contrasto con le previsioni della convenzione tra Italia e Francia per evitare la doppia imposizione.
Il ricorrente si è, pertanto, rivolto alla commissione tributaria perché venisse dichiarata l’illegittimità della tassazione effettuata dall’Inps per conto dell’Agenzia delle entrate e si ordinasse ai predetti istituti di cessare l’imposizione effettuata in violazione degli articoli 18 e seguenti, legge 20/1992, disponendo “l’immediata detassazione”.
 
La Ctp di Genova ha rigettato il ricorso anche alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità e l’approfondimento degli strumenti bilaterali che regolano il fenomeno della cosiddetta doppia imposizione nei rapporti tra Italia e Francia.
 
La pronuncia e il perché
La sentenza in commento affronta l’interessante questione della tassazione delle somme corrisposte dall’Inps ai pensionati residenti in Francia.
La materia è regolata dall’articolo 18 della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e la frode fiscale, ratificata con legge 20/1992, il quale così dispone: “1. fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”.
Il disposto del comma 2 dell’articolo 18 della Convenzione italo-francese, al principio della tassazione nel Paese di residenza, fa eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale che andrebbero tassate nel Paese di erogazione.
 
Il punto controverso è costituito proprio dal significato da attribuire al termine “sicurezza sociale” contenuto nel comma 2 che, secondo quanto sostenuto da alcuni contribuenti, si riferisce esclusivamente alle pensioni con trattamento assistenziale, come quelle di invalidità, e non a quelle di vecchiaia, maturate a fronte del versamento di contributi.
In forza di tale prospettazione le pensioni relative a un cessato impiego sarebbero tassate “soltanto” nello Stato di residenza del beneficiario (Francia), a eccezione delle pensioni “pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale”, le quali sono invece tassate nello Stato di erogazione (Italia).
 
Sulla questione si è già espressa la Corte di cassazione che, con una prima importante sentenza del novembre 2010, la n. 23001, citata anche dalla Ctp di Genova, ha affermato che “nell’ordinamento italiano, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale”.
La Corte di cassazione è giunta, quindi, alla conclusione che nel genere “sicurezza sociale” è venuto così a trovare collocazione, non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello previdenziale con il quale lo Stato assicura ai lavoratori la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana (malattia, morte, infortunio sul lavoro) e che, conseguentemente, vi ha trovato collocazione il concetto stesso di pensione declinato in tutte le sue accezioni, anche quella di anzianità, “essendo chiaro che la finalità della pensione non volontaria è proprio quella della sicurezza sociale e che tale finalità non viene esclusa, ma anzi accresciuta, dal fatto che la pensione di anzianità sia collegata al versamento obbligatorio di contributi durante l’intero arco della vita lavorativa”.
In effetti, ha precisato la suprema Corte, la circostanza che il legislatore detti una disciplina in parte diversa per i trattamenti pensionistici di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia non esclude che entrambi appartengano comunque al sistema generale di sicurezza sociale.
 
Di medesimo tenore è la recente ordinanza della Corte di legittimità, n. 14598/2018, la quale, nel richiamare la sentenza del 2010, ha ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pensione di anzianità percepita dall’Inps da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta a Irpef, in base all’articolo 18, comma 2 della Convenzione tra i due Paesi, secondo il quale le parole “sicurezza sociale”, in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate alla luce di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, della Convenzione (“le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”), in base al significato attribuito dall’ordinamento italiano, per il quale, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità e, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’articolo 38 della Costituzione e presenti anche nel diritto internazionale (Cassazione civile, nn. 23001 e 20051 del 2010; in termini, anche se con riferimento alla Convenzione Italia-Lussemburgo, ma di identico tenore all’articolo 18, cfr Cassazione, n. 7969/2014 e n. 1550/2012).
 
Dalle pronunce innanzi richiamate, recepite dalla giurisprudenza di merito, si ricava che nella dizione generale di sicurezza sociale vi rientrano tutte le tipologie di pensione, ivi comprese quelle di anzianità (collegate al servizio) e di vecchiaia (legate all’età).
 
Per completezza, si precisa che il pericolo della doppia imposizione viene, poi, disinnescato applicando il disposto del comma 1, n. 2, lettera a), dell’articolo 24 della Convenzione, dettato proprio per raggiungere un reale coordinamento impositivo senza pregiudizio né per lo Stato né per il contribuente.
Infatti, tale norma prevede che “per quanto concerne la Francia: a) gli utili e gli altri redditi che provengono dall’Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia; b) l’imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario ha diritto a un credito di imposta nei confronti dell’imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi”.

Filomena Scarano

pubblicato Martedì 22 Gennaio 2019

Irpef italica per le pensioni Inpssia assistenziali che di anzianità

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