22 Gennaio 2019
Sanzioni in materia di lavoro: il codice per la maggiorazione
Normativa e prassi
Sanzioni in materia di lavoro:
il codice per la maggiorazione
Gli incrementi stabiliti dall’ultima legge di bilancio sono applicati in misura doppia qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia già stato punito per i medesimi illeciti
Si tratta, in particolare, della maggiorazione del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della maggiorazione del 20%:
- della sanzione per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
- della sanzione per la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi
- della sanzione per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite
- della sanzione per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero
- delle ammende e sanzioni per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro
- delle sanzioni per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato
- delle sanzioni per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La sigla “VAET” deve essere riportata nel campo 11 (“codice tributo”) del modello F23. Inoltre, bisogna indicare:
- nel campo 6 (“codice ufficio o ente”), il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, desunto dall’apposita tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
- nel campo 10 (“estremi dell’atto o del documento”), gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento.
pubblicato Martedì 22 Gennaio 2019

Ultimi articoli
Attualità 14 Luglio 2025
Assistenza alla Precompilata 2025, il call center attivo sabato mattina
Nuova apertura straordinaria del sabato mattina del call center dell’Agenzia delle entrate dedicato all’assistenza a cittadini e cittadine sulla dichiarazione dei redditi precompilata.
Normativa e prassi 14 Luglio 2025
Riparto spese comuni tra avvocati, riaddebito con fattura soggetta a Iva
Le somme che un avvocato dovrà corrispondere al socio, a seguito di un contenzioso sulle spese comuni da dividere, sono operazioni imponibili ai fini Iva con applicazione dell’aliquota in misura ordinaria.
Normativa e prassi 11 Luglio 2025
Cooperative compliance: le regole del Tax control framework opzionale
I contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, vi fanno ingresso perché hanno deciso di dotarsi di un sistema interno capace di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi legati a possibili violazioni tributarie, devono informare della scelta l’Agenzia al fine di beneficiare dei relativi effetti premiali (Dm del 9 luglio 2025).
Attualità 11 Luglio 2025
L’Agenzia torna ad assumere: pubblicato bando per 2700 funzionari
L’Agenzia delle entrate torna ad assumere. Pubblicato oggi, 11 luglio 2025, nella sezione dedicata ai concorsi del sito istituzionale, il bando per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 2.