16 Gennaio 2019
Senza l’opportuno status,non c’è plafond da utilizzare
Giurisprudenza
Senza l’opportuno status,
non c’è plafond da utilizzare
La ratio della non imponibilità degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali risiede nella scelta di non porre tali soggetti in una posizione di costante credito Iva verso l’Erario
La disposizione di cui alla lettera c del primo comma dell’articolo 8 del Dpr 633/1972 considera non imponibili le cessioni di beni (eccetto i fabbricati e le aree fabbricabili) e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano compiuto abitualmente cessioni all’esportazione (od operazioni intracomunitarie) e che chiedano ai propri fornitori di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto o di importazione.
La ratio della disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che soggetti i quali eseguono esclusivamente o prevalentemente operazioni non imponibili (esportazioni) finiscano per trovarsi in una posizione di costante credito Iva verso l’Erario come già evidenziato nella sentenza 20 luglio 2018, n. 19366, in occasione dell’affermazione che l’omessa comunicazione dell’affittuario di un ramo d’azienda della fruizione del relativo plafond non è violazione sostanziale, ma solo formale, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative.
I fatti di causa traggono origine da un accertamento Iva a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero dell’imposta (oltre a sanzioni e interessi) non applicata sugli acquisti effettuati dalla società contribuente, che aveva usufruito del plafond Iva senza, tuttavia, possedere lo status di esportatore abituale, sulla base, dunque, di lettere d’intento emesse in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
In tale stato di cose, la Corte di cassazione (sentenza 15835/2018) ha, in primo luogo, ricordato che la non imponibilità contemplata dall’articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2, del Dpr n. 633/1972 non riguarda la sussistenza del debito Iva, bensì la esecutività di esso e “ciò in ragione della possibilità dell’estinzione satisfattiva di quel debito mediante compensazione con i crediti iva dell’esportatore abituale” e, in senso analogo, le sentenze della Cassazione 14 marzo 2012, n. 4022, e 27 marzo 2013, n. 7720.
In sostanza, come evidenziato nella parte motiva della sentenza in nota, “il plafond disciplinato dall’art. 8, 1° comma, lett. c, rappresenta un semplice limite quantitativo monetario – pari all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni – utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d’imposta e, in senso conforme, il Supremo collegio nella decisione 6 marzo 2015, n. 4556.
La fruizione del meccanismo del plafond, agendo unicamente sull’esecutività del debito d’imposta, non producendo alcun effetto ai fini del diritto all’esercizio della detrazione, determina che il recupero dell’imposta non versata, in presenza di un illegittimo utilizzo del plafond, non genera alcuna limitazione al diritto alla detrazione, in quanto in tal modo, non viene negata l’esistenza del diritto alla detrazione, ma viene negata l’operatività del limite all’esecutività del debito Iva, correlato alla qualità di esportatore abituale.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha, dunque, riconosciuto la legittimità del recupero dell’imposta non applicata sugli acquisti (oltre a interessi e sanzioni), a prescindere dalla verifica della sussistenza in capo alla società cessionaria dei requisiti necessari a fruire della detrazione d’imposta.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 16 Gennaio 2019
Ultimi articoli
Analisi e commenti 27 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (15) detrazione per la formazione musicale
L’agevolazione riguarda l’iscrizione ai conservatori, agli istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole di musica regionali e a cori e bande riconosciuti dalla pa Le famiglie che investono nell’educazione musicale dei propri figli possono beneficiare di un’importante agevolazione fiscale, introdotta dal 2021.
Analisi e commenti 27 Agosto 2026
Decreto “Omnibus” 2026, novità in tema di accertamento
Componenti a efficacia pluriennale, reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa e controlli per antieconomicità: cosa cambia con la nuova disciplina del Dlgs correttivo Martedì 11 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.
Analisi e commenti 26 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (14) l’affitto degli studenti fuori sede
Beneficio fiscale per gli universitari che studiano lontano da casa.
Analisi e commenti 25 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (13) l’agevolazione per gli studenti con Dsa
Detrazione Irpef del 19% per i costi sostenuti in favore di persone con disturbi specifici dell’apprendimento.
