Normativa e prassi

16 Gennaio 2019

Ok al rappresentante fiscale,anche con stabile organizzazione

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Ok al rappresentante fiscale,
anche con stabile organizzazione

Se questa non svolge in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta e purché il mandato sia circoscritto a gestire quelle specifiche fattispecie

Ok al rappresentante fiscale,|anche con stabile organizzazione
Una banca estera, benché dotata di una stabile organizzazione in Italia, per adempiere correttamente alle obbligazioni connesse all’imposta sostitutiva e/o ritenuta d’imposta applicabile sui redditi derivanti da titoli italiani detenuti, può nominare come rappresentante fiscale un intermediario abilitato residente o stabilito in Italia.

È, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 5/E del 16 gennaio 2019, con cui l’Agenzia delle entrate risponde all’interpello formulato da una banca inglese, che detiene, tra l’altro, una serie di attività emesse dallo Stato italiano o da emittenti italiani (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, strumenti derivati cartolarizzati, quote di Oicvm, eccetera), sub-depositati presso un intermediario stabilito in Italia.
 
L’istante intende aderire direttamente al nuovo sistema europeo per la transazioni in titoli Target2-Securities (T2S), diventando titolare di un proprio conto presso l’istituto di deposito, da utilizzare esclusivamente per i titoli detenuti in nome e per contro proprio.
Sulla base del nuovo modello, assumerà la qualifica di banca di “secondo livello”, con riferimento ai titoli di Stato italiani e alle obbligazioni italiane soggette al regime fiscale di cui al Dlgs 239/1996. A tal fine, intende nominare un rappresentante fiscale, in particolare lo stesso intermediario o un altro soggetto, da selezionare tra quelli specializzati nella fornitura di servizi di custodia e amministrazione titoli, che svolgerebbe tutte le funzioni richieste dall’articolo 9 del Dlgs 239/1996 e dal Dm 632/1996, nonché le altre funzioni che, secondo le disposizioni legislative e la prassi dell’Amministrazione finanziaria, possono essere delegate al rappresentante fiscale. Anche nel nuovo modello, la filiale italiana non sarà coinvolta nelle operazioni relative ai titoli né nella custodia degli stessi.
Secondo l’interpellante, c’è incertezza sul fatto che una banca estera, dotata di una stabile organizzazione in Italia (non coinvolta nella custodia dei titoli), che intende agire come banca di secondo livello con riferimento ai titoli di sua proprietà possa nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 239/1996, nonché ai fini dell’articolo 27-ter del Dpr 600/1973 e delle altre disposizioni fiscali che potrebbero applicarsi in futuro in relazione all’attività svolta in Italia.
 
Sul concetto di stabile organizzazione, l’Agenzia evidenzia che, nonostante l’ordinamento italiano le attribuisca una sufficiente autonomia al punto da assoggettarla a particolari adempimenti (tenuta della contabilità e di particolari evidenze contabili, veste di sostituto d’imposta), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione. In particolare: ai fini Iva, in presenza di una stabile organizzazione, è espressamente preclusa la coesistenza di un rappresentante fiscale, nel presupposto che un soggetto non residente è già rappresentato fiscalmente dalla stabile organizzazione; ai fini delle imposte sui redditi, il Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione), con le modifiche recate agli articoli 151, 152 e 153 del Tuir, ha ulteriormente avvalorato l’unicità tra casa madre e stabile organizzazione.
 
Tuttavia, con riguardo agli adempimenti di sostituto d’imposta relativi ai redditi di natura finanziaria, considerata la complessità tecnica delle attività che le norme tributarie richiedono al rappresentante fiscale dell’intermediario non residente, se la stabile organizzazione non svolge in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato a specifiche fattispecie.
A tal fine, il rappresentate fiscale presenterà, nel proprio modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate per la propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana.
 

pubblicato Mercoledì 16 Gennaio 2019

Ok al rappresentante fiscale,anche con stabile organizzazione

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