Normativa e prassi

16 Gennaio 2019

Fattura in formato elettronico anche se preceduta da scontrino

Normativa e prassi

Fattura in formato elettronico
anche se preceduta da scontrino

È esclusa l’emissione del documento in modalità analogica. In questi casi, le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 prevedono un blocco informativo ad hoc

Fattura in formato elettronico |anche se preceduta da scontrino
Dal 1° gennaio 2019 non può avere forma analogica la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta dall’emissione dello scontrino, a meno che il contribuente non sia esonerato dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7/2019, a seguito dell’interpello di un contribuente non tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. L’istante, infatti, in base alle notizie desumibili dall’interpello, esercita attività di commercio al minuto o a queste assimilate e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1, comma 1, Dpr 696/1996).
 
La risposta richiama quanto già precisato dall’amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale 97/1997:

  • è escluso il rilascio della ricevuta o dello scontrino soltanto se, per la stessa operazione, viene rilasciata la fattura ordinaria al momento della consegna del bene o all’ultimazione della prestazione
  • in caso di fatturazione differita, possono sostituire il documento di trasporto lo scontrino o la ricevuta integrati. In tale ipotesi, i corrispettivi certificati da scontrino vanno scorporati dal totale giornaliero, mentre quelli certificati da ricevuta possono essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.

Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fattura elettronica, precisa l’Agenzia, non è stata creata una nuova categoria diversa dalla fattura “ordinaria”, nulla è cambiato riguardo alle regole generali e ai chiarimenti già forniti in materia (vedi “Obbligo di fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia”).
A conferma di ciò, sono richiamate anche le istruzione delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018, che prevedono, per le fatture elettroniche precedute da scontrino, la compilazione del blocco “AltriDatiGestionali” con informazioni ad hoc, come il “RiferimentoTesto” e l’identificativo alfanumerico dello scontrino.
 

pubblicato Mercoledì 16 Gennaio 2019

Fattura in formato elettronico anche se preceduta da scontrino

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Giugno 2025

Acconti Irpef a tre aliquote, il decreto di aprile è legge

È in Gazzetta ufficiale la legge n. 86/2025 di conversione, senza modifiche, del Dl n.

Normativa e prassi 20 Giugno 2025

Assistenza farmaceutica e Ssn: l’Iva nel sistema di remunerazione

Il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2024, seppur articolato e costruito in funzione della sostenibilità del Ssn e del supporto alle farmacie a basso reddito, rimane nell’ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva.

Normativa e prassi 20 Giugno 2025

Versamento contributi Enpaia: via libera a cinque causali

Con la risoluzione n. 44/E di oggi, 20 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce cinque nuove causali contributo che permettono agli addetti e agli impiegati in agricoltura iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) di versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.

Normativa e prassi 20 Giugno 2025

Maggiori acconti addizionale Ires, i codici tributo per gli intermediari

Istituiti, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires, (articolo 1, comma 65, legge n.

torna all'inizio del contenuto