15 Gennaio 2019
Trasparenza enti Terzo settore:obblighi al via dal 28 febbraio
Normativa e prassi
Trasparenza enti Terzo settore:
obblighi al via dal 28 febbraio
Le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalla Pa vanno pubblicate sul sito
La legge, in particolare, ha introdotto una serie di misure di trasparenza nel sistema delle sovvenzioni pubbliche a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pa o con enti pubblici economici e società in controllo pubblico (articolo 1, commi 125-129).
Oltre alle imprese, tra i destinatari dei nuovi adempimenti rientrano anche gli enti del Terzo settore. Le prime sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente). Gli enti diversi dalle imprese e, quindi, anche quelli del Terzo settore, invece, sono obbligati a pubblicare sui propri siti o portali digitali le informazioni relative ai contributi ricevuti superiori a 10mila euro.
L’obiettivo perseguito dal legislatore è assicurare la massima trasparenza e informazione circa la destinazione delle risorse pubbliche. Si tratta, pertanto, di disposizioni particolarmente rilevanti. Proprio allo scopo di garantirne l’esatta osservanza, con la circolare in esame il Ministero fornisce le necessarie indicazioni operative in ordine al contenuto degli obblighi comunicativi e alle relative modalità di adempimento. In tal modo, gli enti obbligati facenti parte del Terzo settore sono messi in condizione di adempiere con esattezza e puntualità le prescrizioni normative.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti contenuti nel documento di prassi:
- cooperative sociali – questi enti (che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono Onlus di diritto, mentre, sotto il profilo civilistico, sono società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale) devono adempiere gli obblighi informativi in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente)
- oggetto degli obblighi informativi – costituiscono oggetto di pubblicazione sia i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli enti assimilati che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico sia le somme erogate dalla Pa che hanno natura di un corrispettivo; più in generale, l’attribuzione del vantaggio da parte della Pa può avere a oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali; infine, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione
- arco temporale – in applicazione del principio di cassa, devono essere pubblicate le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui gli importi si riferiscono
- limite di valore – gli obblighi di pubblicazione non operano quando l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti è inferiore, nel periodo considerato, a 10mila euro; questo limite deve essere considerato in senso cumulativo e, quindi, va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
- informazione e rendicontazione – gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni in esame devono essere tenuti distinti dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli enti beneficiari sono tenuti nei confronti della Pa che ha attribuito l’ausilio finanziario o strumentale; ciò induce a ritenere che nell’ambito degli obblighi di informazione rientrano anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dalla legge; pertanto, in tal caso, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere a oggetto la denominazione e il codice fiscale del ricevente, la denominazione dell’erogante, la somma incassata, la data di incasso e la causale
- modalità di pubblicazione – le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti che hanno ricevuto il contributo pubblico; in mancanza del sito internet, la pubblicazione dei dati può avvenire anche sulla pagina Facebook dell’ente; nel caso in cui non si disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce
- decorrenza – gli obblighi informativi saranno operativi a partire dal 28 febbraio 2019.
pubblicato Martedì 15 Gennaio 2019
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