15 Gennaio 2019
Ape: l’Inps va ai tempi di recuperocon il nuovo codice tributo “Apve”
Normativa e prassi
Ape: l’Inps va ai tempi di recupero
con il nuovo codice tributo “Apve”
A fronte di parte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, l’ente previdenziale assegna un credito d’imposta annuo
L’Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
I costi suddetti, relativi a finanziamento e assicurazione, sono quelli sostenuti da chi va in pensione prima di averla maturata (Ape volontaria), per i quali la legge di bilancio per il 2017 ha istituito, in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (articolo 1, comma 166, legge 232/2016), ovvero un prestito corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 167, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del Dl 201/2011. Per inciso, si precisa che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef.
La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, partirà dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.
Per il recupero delle somme riconosciute a titolo di credito d’imposta, quindi, l’Inps potrà utilizzare in compensazione con il modello “F24 Ep”, indicando il nuovo codice tributo “Apve” nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’Inps debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “aaaa”. Il campo “riferimento A” non deve essere valorizzato.
pubblicato Martedì 15 Gennaio 2019
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Ottobre 2024
Gli effetti della delega fiscale, dalle Dogane, punto per punto
Tutte le novità della delega fiscale, recepite nel decreto legislativo n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice
Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa
In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.
Attualità 4 Ottobre 2024
Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti
Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.