Normativa e prassi

14 Gennaio 2019

Credito d’imposta per benzinai,arriva il codice per compensare

Normativa e prassi

Credito d’imposta per benzinai,
arriva il codice per compensare

Lo sconto fiscale riconosciuto dalla legge di bilancio 2018 è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, vale a dire da quest’anno

Credito d’imposta per benzinai,|arriva il codice per compensare
Il bonus pari al 50% delle commissioni addebitate dalle banche o Poste Spa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante in relazione ai pagamenti effettuati dallo scorso 1° luglio tramite carte di credito, di debito o prepagate, trova il codice tributo per poter essere compensato mediante F24. È il “6896”, istituito con la risoluzione 3/E del 14 gennaio 2019.
 
Il documento di prassi, in particolare, ricorda che il credito, essendo stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della deducibilità delle spese (articolo 164, comma 1-bis, Tuir) e della detraibilità della relativa Iva (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972) per gli acquisti di carburante per autotrazione, spetta per le commissioni relative alle transazioni per le quali la deducibilità e la detraibilità sono subordinate a quelle modalità di pagamento. Modalità che sono state specificamente individuate dal provvedimento 4 aprile 2018 (vedi “Detraibilità Iva sui carburanti, solo pagamenti tracciabili”).
 
A tali disposizioni si collega quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, cioè la possibilità, per i benzinai, di usufruire di un credito d’imposta – pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 tramite i detti sistemi di pagamento elettronico – da utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (articolo 1, commi 924 e 925, legge 205/2017).
 
Detto ciò, il codice “6896”, va riportato nella “sezione Erario” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, qualora il contribuente dovesse riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno, da specificare per esteso, è quello di sostenimento della spesa.
 
Infine, la risoluzione rammenta che i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

pubblicato Lunedì 14 Gennaio 2019

Credito d’imposta per benzinai,arriva il codice per compensare

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto