Attualità

14 Gennaio 2019

Ritoccate le deduzioni 2018spettanti agli autotrasportatori

Attualità

Ritoccate le deduzioni 2018
spettanti agli autotrasportatori

Il Mef ha reso noto i nuovi importi per il periodo d’imposta 2017, l’Agenzia ha fornito le indicazioni per usufruirne presentando una dichiarazione integrativa “a favore”

Ritoccate le deduzioni 2018|spettanti agli autotrasportatori
Cambia l’importo della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, che passa da 38 a 51 euro per ogni trasporto oltre il territorio comunale. Lo annuncia il ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato del 14 gennaio 2019.
L’Agenzia delle entrate, con proprio comunicato pressoché contestuale, detta le istruzioni per il corretto riporto delle nuove somme nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf e Sp.
 
Nuovo importo della deduzione
In seguito all’incremento della dotazione finanziaria riguardante le misure agevolative in favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, il Mef ha reso noto che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi), la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, Tuir) passa dai 38 euro, originariamente previsti, a 51 euro.
È confermata la deduzione anche per i trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, in misura pari al 35% dell’importo riconosciuto per i trasporti extra-comunali.
 
Come usufruire delle nuove misure
L’Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni operative per usufruire dei maggiori “sconti” fiscali.
Innanzitutto, ricorda che le deduzioni in argomento vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf e Sp 2018, indicando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e, nel rigo RG22, i codici “16” e “17”: “43” e “16” riguardano i trasporti all’interno del comune, “44” e “17” quelli al di fuori.
Per beneficiare dei nuovi importi, è necessario presentare una dichiarazione integrativa “a favore”: grazie all’incremento delle deduzioni, emergerà un minor debito o un maggior credito.

pubblicato Lunedì 14 Gennaio 2019

Ritoccate le deduzioni 2018spettanti agli autotrasportatori

Ultimi articoli

Normativa e prassi 31 Luglio 2026

Atti privati in formato elettronico, si applica il bollo in misura ordinaria

L’imposta è determinata forfettariamente, a prescindere dalla dimensione del documento, solo in presenza di atti amministrativi rilasciati in formato telematico Quando un atto è digitale non sempre si applica automaticamente il bollo forfettario da 16 euro.

Normativa e prassi 31 Luglio 2026

Quote donate in esenzione, beneficio salvo col controllo

Per non decadere dall’agevolazione prevista per il passaggio di aziende di famiglia è rilevante mantenere il controllo della società, non la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per trasferimenti a discendenti o coniuge di partecipazioni societarie non viene meno se il beneficiario, pur cedendo o conferendo parte delle quote ricevute, continua a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni.

Attualità 31 Luglio 2026

Tax credit cinema e videogiochi: nuovi elenchi di beneficiari

I decreti con i nominativi rappresentano comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta o della nazionalità italiana, non è previsto l’invio tramite Pec di notifiche individuali Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un pacchetto di decreti direttoriali, che dispone l’accesso a diverse tipologie di crediti d’imposta per il settore del cinema e dei videogiochi.

Normativa e prassi 30 Luglio 2026

Bonus e stock options variabili: come evitare l’addizionale del 10%

L’agevolazione è subordinata a un versamento a favore di enti del Terzo settore di importo almeno pari al doppio della somma dovuta in caso di mancata donazione Novità in arrivo per i datori di lavoro del settore finanziario.

torna all'inizio del contenuto