Normativa e prassi

4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Normativa e prassi

Imprese sociali: chiarimenti Mise
per gli adempimenti pubblicitari

Quelle già esistenti quando è entrato in vigore il Dlgs 112/2017 devono rivolgersi a un notaio per approvare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina

Imprese sociali: chiarimenti Mise|per gli adempimenti pubblicitari
Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha fornito, con la circolare n. 3711/C, alcune indicazioni interpretative sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
 
Si ricorda che la disciplina dell’impresa sociale è stata profondamente rivista dal Dlgs 112/2017, a sua volta modificato e integrato dal successivo Dlgs 95/2018 (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni” e “Disciplina dell’impresa sociale: pubblicato il decreto correttivo”).
 
Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto il Mise:

  • imprese sociali neocostituite e atti da depositare il registro delle imprese – le imprese sociali neocostituite, all’atto della richiesta di iscrizione nella “sezione speciale” del registro delle imprese, non sono tenute a depositare il bilancio di esercizio e quello sociale; tali atti, infatti, non possono materialmente essere nella disponibilità di un’impresa di nuova costituzione (il relativo deposito, peraltro, dovrà essere eseguito nell’ordinario termine di trenta giorni dall’adozione) – cfr Allegato 1 alla circolare
  • cooperative sociale e deposito del bilancio – le cooperative sociali (e i loro consorzi), che in base a quanto previsto dal Dlgs 112/2017 (articolo 1, comma 4) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, non sono assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio sociale fino all’emanazione delle Linee guida previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo (medio tempore resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere facoltativamente al deposito del bilancio sociale redatto secondo le previgenti Linee guida); tuttavia, l’obbligo vige per le cooperative sociali che risultino già assoggettate a tale adempimento in base a disposizioni regionali; tali indicazioni, invece, non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese sulla base di un’opzione volontaria esercitata sulla base delle disciplina previgente dettata dall’abrogato Dlgs 155/2006
  • modalità di adeguamento degli statuti – le imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 devono necessariamente rivolgersi a un notaio per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina
  • cooperative sociali e adeguamento degli statuti – cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”; pertanto, in capo tali enti non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario.

pubblicato Venerdì 4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?