Normativa e prassi

4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Normativa e prassi

Imprese sociali: chiarimenti Mise
per gli adempimenti pubblicitari

Quelle già esistenti quando è entrato in vigore il Dlgs 112/2017 devono rivolgersi a un notaio per approvare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina

Imprese sociali: chiarimenti Mise|per gli adempimenti pubblicitari
Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha fornito, con la circolare n. 3711/C, alcune indicazioni interpretative sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
 
Si ricorda che la disciplina dell’impresa sociale è stata profondamente rivista dal Dlgs 112/2017, a sua volta modificato e integrato dal successivo Dlgs 95/2018 (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni” e “Disciplina dell’impresa sociale: pubblicato il decreto correttivo”).
 
Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto il Mise:

  • imprese sociali neocostituite e atti da depositare il registro delle imprese – le imprese sociali neocostituite, all’atto della richiesta di iscrizione nella “sezione speciale” del registro delle imprese, non sono tenute a depositare il bilancio di esercizio e quello sociale; tali atti, infatti, non possono materialmente essere nella disponibilità di un’impresa di nuova costituzione (il relativo deposito, peraltro, dovrà essere eseguito nell’ordinario termine di trenta giorni dall’adozione) – cfr Allegato 1 alla circolare
  • cooperative sociale e deposito del bilancio – le cooperative sociali (e i loro consorzi), che in base a quanto previsto dal Dlgs 112/2017 (articolo 1, comma 4) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, non sono assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio sociale fino all’emanazione delle Linee guida previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo (medio tempore resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere facoltativamente al deposito del bilancio sociale redatto secondo le previgenti Linee guida); tuttavia, l’obbligo vige per le cooperative sociali che risultino già assoggettate a tale adempimento in base a disposizioni regionali; tali indicazioni, invece, non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese sulla base di un’opzione volontaria esercitata sulla base delle disciplina previgente dettata dall’abrogato Dlgs 155/2006
  • modalità di adeguamento degli statuti – le imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 devono necessariamente rivolgersi a un notaio per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina
  • cooperative sociali e adeguamento degli statuti – cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”; pertanto, in capo tali enti non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario.

pubblicato Venerdì 4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto