Normativa e prassi

4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Normativa e prassi

Imprese sociali: chiarimenti Mise
per gli adempimenti pubblicitari

Quelle già esistenti quando è entrato in vigore il Dlgs 112/2017 devono rivolgersi a un notaio per approvare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina

Imprese sociali: chiarimenti Mise|per gli adempimenti pubblicitari
Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha fornito, con la circolare n. 3711/C, alcune indicazioni interpretative sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
 
Si ricorda che la disciplina dell’impresa sociale è stata profondamente rivista dal Dlgs 112/2017, a sua volta modificato e integrato dal successivo Dlgs 95/2018 (vedi “Disciplina dell’impresa sociale: analisi delle nuove disposizioni” e “Disciplina dell’impresa sociale: pubblicato il decreto correttivo”).
 
Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto il Mise:

  • imprese sociali neocostituite e atti da depositare il registro delle imprese – le imprese sociali neocostituite, all’atto della richiesta di iscrizione nella “sezione speciale” del registro delle imprese, non sono tenute a depositare il bilancio di esercizio e quello sociale; tali atti, infatti, non possono materialmente essere nella disponibilità di un’impresa di nuova costituzione (il relativo deposito, peraltro, dovrà essere eseguito nell’ordinario termine di trenta giorni dall’adozione) – cfr Allegato 1 alla circolare
  • cooperative sociale e deposito del bilancio – le cooperative sociali (e i loro consorzi), che in base a quanto previsto dal Dlgs 112/2017 (articolo 1, comma 4) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, non sono assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio sociale fino all’emanazione delle Linee guida previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo (medio tempore resta ferma, peraltro, la possibilità di provvedere facoltativamente al deposito del bilancio sociale redatto secondo le previgenti Linee guida); tuttavia, l’obbligo vige per le cooperative sociali che risultino già assoggettate a tale adempimento in base a disposizioni regionali; tali indicazioni, invece, non si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi iscritti nella sezione “imprese sociali” del registro delle imprese sulla base di un’opzione volontaria esercitata sulla base delle disciplina previgente dettata dall’abrogato Dlgs 155/2006
  • modalità di adeguamento degli statuti – le imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017 devono necessariamente rivolgersi a un notaio per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina
  • cooperative sociali e adeguamento degli statuti – cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”; pertanto, in capo tali enti non sussiste alcun obbligo di adeguamento statutario.

pubblicato Venerdì 4 Gennaio 2019

Imprese sociali: chiarimenti Miseper gli adempimenti pubblicitari

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto