29 Dicembre 2018
Per usufrutti, rendite e vitalizi,consueto adeguamento di fine anno
Normativa e prassi
Per usufrutti, rendite e vitalizi,
consueto adeguamento di fine anno
Il prospetto dei coefficienti per determinare quei valori cambia in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, fissata – dal 1° gennaio 2019 – allo 0,8 per cento
È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri, 28 dicembre, il decreto 19 dicembre 2018 del ministero dell’Economia e delle finanze, con la tabella aggiornata dei coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
I valori, come consueto, sono stati adeguati al saggio di interesse legale che scatterà dal prossimo 1° gennaio (vedi “Impennata dell’interesse legale: dal 1° gennaio, tasso dello 0,8%”), così come previsto dall’articolo 3, comma 164, legge 662/1996.
Età beneficiario (anni compiuti) |
2019 nuovo coefficiente |
2018 vecchio coefficiente |
da 0 a 20 | 118,75 | 317,50 |
da 21 a 30 | 112,50 | 300,00 |
da 31 a 40 | 106,25 | 282,50 |
da 41 a 45 | 100,00 | 265,00 |
da 46 a 50 | 93,75 | 247,50 |
da 51 a 53 | 87,50 | 230,00 |
da 54 a 56 | 81,25 | 212,50 |
da 57 a 60 | 75,00 | 195,00 |
da 61 a 63 | 68,75 | 177,50 |
da 64 a 66 | 62,50 | 160,00 |
da 67 a 69 | 56,25 | 142,50 |
da 70 a 72 | 50,00 | 125,00 |
da 73 a 75 | 43,75 | 107,50 |
da 76 a 78 | 37,50 | 90,00 |
da 79 a 82 | 31,25 | 72,50 |
da 83 a 86 | 25,00 | 55,00 |
da 87 a 92 | 18,75 | 37,50 |
da 93 a 99 | 12,50 | 20,00 |
Dunque, per calcolare le imposte in caso di acquisto della sola nuda proprietà di un appartamento, occorre moltiplicare la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) per il tasso di interesse legale (dal 2019, è lo 0,8%) e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario, come nell’esempio che segue, dove si ipotizza che l’alienante che conserva il diritto di usufrutto abbia 77 anni:
– valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
– tasso di interesse legale: 0,8% (B)
– età del beneficiario dell’usufrutto: 77 anni
– coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 37,50 (C)
– rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 0,8% = 2.400 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 2.400 x 37,50 = 90.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 90.000 = 210.000.
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 125,00 volte l’annualità.
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
pubblicato Sabato 29 Dicembre 2018
Ultimi articoli
Normativa e prassi 28 Marzo 2024
Cessioni tax credit turismo, comunicazioni via Pec all’Agenzia
Approvati, con il provvedimento firmato il 27 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello, con le relative istruzioni, e le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per interventi specifici (come la rimozione delle barriere architettoniche, interventi antisismici e di riqualificazione energetica, realizzazione di piscine, eccetera), e del bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.
Attualità 27 Marzo 2024
L’Agenzia alla Camera dei deputati sull’evasione nel settore carburanti
Si è svolta oggi, 27 marzo 2024, presso la VI commissione Finanze della Camera dei deputati, l’audizione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’Iva e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.
Attualità 27 Marzo 2024
Finte comunicazioni di accertamento ancora in circolazione tramite e-mail
Non si fermano le false e-mail dell’Agenzia delle entrate che comunicano presunte incongruità nelle dichiarazioni dei redditi.
Normativa e prassi 27 Marzo 2024
Crediti da fruire o restituire: nuovi codici nella bacheca F24
Con le risoluzioni nn. 17 e 18 del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo.