27 Dicembre 2018
Per l’ippoturismo “prevalente”la tassazione è quella ordinaria
Normativa e prassi
Per l’ippoturismo “prevalente”
la tassazione è quella ordinaria
Il fatto che i cavalli si alimentino con prodotti provenienti dal fondo e stiano all’interno dell’azienda non basta a qualificare l’attività come connessa a quella agricola principale
La tesi, che trae origine dalla definizione di imprenditore agricolo scritta nell’articolo 2135 del codice civile, è ben chiarita dalla circolare 44/2002, con la quale l’amministrazione ha specificato che, per qualificare come connesse le attività di fornitura a terzi di beni o servizi, è necessario verificare che le stesse siano svolte dal medesimo soggetto che svolge l’attività agricola principale e siano utilizzate “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.
Inoltre, anche la legge regionale 28/2012 del Veneto, che l’interpellante richiama, precisa che le attività di turismo rurale devono essere svolte in rapporto di connessione con l’azienda agricola e non devono essere prevalenti rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse al settore primario.
Nel caso all’attenzione dell’Agenzia, risolto con la risposta 138/2018, l’ippoturismo prevale sulla coltivazione agricola. Lo testimoniano gli elementi documentali forniti dallo stesso imprenditore.
Non è sufficiente, pertanto, la sola circostanza che i cavalli siano nutriti con prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e siano tenuti all’interno di spazi comuni alle varie attività.
Ne consegue che i redditi derivanti all’imprenditore agricolo dall’attività di ippoturismo devono concorrere a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari.
pubblicato Giovedì 27 Dicembre 2018

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