Normativa e prassi

20 Dicembre 2018

Fisco e contabilità di pari passoper il provento da lodo arbitrale

Normativa e prassi

Fisco e contabilità di pari passo
per il provento da lodo arbitrale

L’allineamento temporale deriva, in sostanza, dalle recenti modifiche normative riguardanti i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al codice civile

Fisco e contabilità di pari passo|per il provento da lodo arbitrale
Con la risposta n. 119/2018, l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia, dal punto di vista fiscale, la corretta imputazione temporale della componente positiva del reddito derivante dall’esito parzialmente positivo di un lodo arbitrale.
La società che pone il quesito ha affidato a un’impresa, mediante appalto, la costruzione, la fornitura, l’installazione e il completamento degli interni di un immobile commerciale. Nel contratto è stabilito che tutte le eventuali relative controversie derivanti dal rapporto tra le parti saranno risolte in conformità alle regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale (Icc rules).
 
L’impresa affidataria dei lavori decide la risoluzione unilaterale del rapporto e non esegue la decisione del conseguente lodo arbitrale, che riconosceva illegittima la sua condotta e quantificava il risarcimento spettante alla società appaltante. L’istante fa presente di non essere una micro-impresa e che redige il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Per la società, visto che il lodo arbitrale è stato reso noto nel corso del 2017, il relativo provento va contabilizzato nell’esercizio sociale concluso al 31 dicembre 2017, perché in tale periodo si è avuta la certezza del diritto al risarcimento e la sua quantificazione, elementi che integrano, in pratica, la competenza economica/contabile/civilistica/tributaria. Tale soluzione temporale, quindi, propone l’istante, può essere estesa anche all’imputazione fiscale.
 
Sostanzialmente d’accordo l’Agenzia delle entrate, che ritiene corretta la rilevanza fiscale del risarcimento in riferimento al periodo d’imposta 2017, in base al principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio Ita Gaap (articolo 13-bis, Dl 244/2016).
 
L’Agenzia precisa, comunque, che il parere è efficace soltanto nel caso in cui gli elementi risultanti dall’interpello siano corrispondenti alla realtà e chiarisce che la risposta non ha effetti su eventuali controlli e accertamenti fiscali. Inoltre, la soluzione presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati.
 

pubblicato Giovedì 20 Dicembre 2018

Fisco e contabilità di pari passoper il provento da lodo arbitrale

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