Normativa e prassi

18 Dicembre 2018

Split payment per l’agenzia pubblica anche quando riceve fatture con Iva

Normativa e prassi

Split payment per l’agenzia pubblica
anche quando riceve fatture con Iva

In presenza di documenti contabili con addebito dell’imposta, i fornitori dovranno predisporre apposite note di variazione, precisando che si tratta di “scissione dei pagamenti”

Split payment per l’agenzia pubblica |anche quando riceve fatture con Iva
Una società che svolge attività di agenzia di viaggio, controllata da un ente pubblico e, per tale motivo, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972), deve versare direttamente all’erario l’Iva sugli acquisti. Questo anche quando le fatture relative a operazioni assoggettate al regime ordinario dell’Iva (e non a quello speciale di cui all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, la cui adozione comporterebbe invece l’esclusione dalla disciplina) sono state emesse dai fornitori al lordo dell’imposta, senza applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
In tal caso, il fornitore dovrà emettere apposita nota di variazione (articolo 26, terzo comma, Dpr 633/1972) e un nuovo documento contabile con l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Se non vi provvede, è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/1997, mentre l’agenzia di viaggi “pubblica” è tenuta a regolarizzare l’operazione (articolo 6, commi 8, lettera b), e 9, Dlgs 471/1997).
 
Sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia dell’entrate con la risposta 111/2018 dopo l’esame dell’istanza inoltrata dalla descritta società, finalizzata a risolvere il problema del duplice assolvimento dell’imposta e del recupero “spesso assai complicato, se non impossibile” dell’Iva corrisposta al fornitore in anticipo a causa delle caratteristiche del sistema di pagamento delle operazioni di acquisto (prenotazioni alberghiere e auto a noleggio per i clienti).
 
L’istante, per i casi in cui non è in grado di ottenere dal fornitore la correzione della fattura e la restituzione dell’imposta, propone di applicare quanto indicato nelle circolari 1/E e 15/E del 2015, secondo cui “…ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta”.
Tale richiamo, però, secondo l’Agenzia, è inappropriato, in quanto il principio espresso in quei documenti di prassi era semplicemente finalizzato, in ossequio ai principi sanciti dalla Statuto del contribuente, a far salvi i comportamenti posti in essere prima della pubblicazione dei chiarimenti resi dalle medesime circolari.
 

pubblicato Martedì 18 Dicembre 2018

Split payment per l’agenzia pubblica anche quando riceve fatture con Iva

Ultimi articoli

Attualità 29 Novembre 2023

Rinviati al 10 dicembre i versamenti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Prorogata dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 – che in realtà diventa 11 dicembre visto che il 10 è domenica – la scadenza per effettuare, in un’unica soluzione, senza l’aggiunta di sanzione e interessi, i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno.

Attualità 29 Novembre 2023

Voucher per consulenza in innovazione: fase 2, da oggi il via alle domande

Conclusa la fase preliminare di predisposizione delle istanze di accesso al “Voucher per consulenza in innovazione”, le imprese e le reti di impresa, che hanno compilato la domanda, potranno inviare dalle ore 12 di oggi, 29 novembre 2023, la richiesta del contributo, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link https://Invio-agevolazioni.

Normativa e prassi 28 Novembre 2023

Cessione di carburanti per motori, rimedi per l’Iva applicata e non dovuta

Nel caso di inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili, la presentazione della dichiarazione integrativa non è sufficiente, dovendo essere accompagnata dalle rettifiche delle annotazioni effettuate e dal versamento delle relative sanzioni.

Normativa e prassi 28 Novembre 2023

Mediatori familiari e delegati vendite, sì al Bollo per l’iscrizione in Tribunale

I professionisti che intendono presentare l’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari sono tenuti a versare l’imposta di bollo di 16 euro su ciascun foglio e 168 euro come tassa sulle concessioni governative, essendo la stessa istanza seguita da un provvedimento amministrativo, che attesta l’iscrizione nell’elenco.

torna all'inizio del contenuto