Normativa e prassi

18 Dicembre 2018

Split payment per l’agenzia pubblica anche quando riceve fatture con Iva

Normativa e prassi

Split payment per l’agenzia pubblica
anche quando riceve fatture con Iva

In presenza di documenti contabili con addebito dell’imposta, i fornitori dovranno predisporre apposite note di variazione, precisando che si tratta di “scissione dei pagamenti”

Split payment per l’agenzia pubblica |anche quando riceve fatture con Iva
Una società che svolge attività di agenzia di viaggio, controllata da un ente pubblico e, per tale motivo, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972), deve versare direttamente all’erario l’Iva sugli acquisti. Questo anche quando le fatture relative a operazioni assoggettate al regime ordinario dell’Iva (e non a quello speciale di cui all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, la cui adozione comporterebbe invece l’esclusione dalla disciplina) sono state emesse dai fornitori al lordo dell’imposta, senza applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
In tal caso, il fornitore dovrà emettere apposita nota di variazione (articolo 26, terzo comma, Dpr 633/1972) e un nuovo documento contabile con l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Se non vi provvede, è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/1997, mentre l’agenzia di viaggi “pubblica” è tenuta a regolarizzare l’operazione (articolo 6, commi 8, lettera b), e 9, Dlgs 471/1997).
 
Sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia dell’entrate con la risposta 111/2018 dopo l’esame dell’istanza inoltrata dalla descritta società, finalizzata a risolvere il problema del duplice assolvimento dell’imposta e del recupero “spesso assai complicato, se non impossibile” dell’Iva corrisposta al fornitore in anticipo a causa delle caratteristiche del sistema di pagamento delle operazioni di acquisto (prenotazioni alberghiere e auto a noleggio per i clienti).
 
L’istante, per i casi in cui non è in grado di ottenere dal fornitore la correzione della fattura e la restituzione dell’imposta, propone di applicare quanto indicato nelle circolari 1/E e 15/E del 2015, secondo cui “…ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta”.
Tale richiamo, però, secondo l’Agenzia, è inappropriato, in quanto il principio espresso in quei documenti di prassi era semplicemente finalizzato, in ossequio ai principi sanciti dalla Statuto del contribuente, a far salvi i comportamenti posti in essere prima della pubblicazione dei chiarimenti resi dalle medesime circolari.
 

pubblicato Martedì 18 Dicembre 2018

Split payment per l’agenzia pubblica anche quando riceve fatture con Iva

Ultimi articoli

Attualità 29 Aprile 2025

Online “Precalcolate Isa 2025”, richieste dei dati dal 30 aprile

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate del software di compilazione, da domani, 30 aprile 2025, gli intermediari potranno inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025” resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria per la definizione delle posizioni Isa dei loro assistiti e l’elaborazione del concordato preventivo biennale relativo al periodo 2025-2026.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta

Attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Superbonus con Cilas incompleta: le soluzioni alla decadenza

La mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile, da riportare nel quadro F della Cilas, comporta la decadenza dal Superbonus (articolo 119, Dl n.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Sequestro penale e confisca dei beni: gli effetti fiscali sui tributi erariali

La confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l’estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?