18 Dicembre 2018
Split payment per l’agenzia pubblica anche quando riceve fatture con Iva
Normativa e prassi
Split payment per l’agenzia pubblica
anche quando riceve fatture con Iva
In presenza di documenti contabili con addebito dell’imposta, i fornitori dovranno predisporre apposite note di variazione, precisando che si tratta di “scissione dei pagamenti”
In tal caso, il fornitore dovrà emettere apposita nota di variazione (articolo 26, terzo comma, Dpr 633/1972) e un nuovo documento contabile con l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Se non vi provvede, è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs 471/1997, mentre l’agenzia di viaggi “pubblica” è tenuta a regolarizzare l’operazione (articolo 6, commi 8, lettera b), e 9, Dlgs 471/1997).
Sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia dell’entrate con la risposta 111/2018 dopo l’esame dell’istanza inoltrata dalla descritta società, finalizzata a risolvere il problema del duplice assolvimento dell’imposta e del recupero “spesso assai complicato, se non impossibile” dell’Iva corrisposta al fornitore in anticipo a causa delle caratteristiche del sistema di pagamento delle operazioni di acquisto (prenotazioni alberghiere e auto a noleggio per i clienti).
L’istante, per i casi in cui non è in grado di ottenere dal fornitore la correzione della fattura e la restituzione dell’imposta, propone di applicare quanto indicato nelle circolari 1/E e 15/E del 2015, secondo cui “…ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta”.
Tale richiamo, però, secondo l’Agenzia, è inappropriato, in quanto il principio espresso in quei documenti di prassi era semplicemente finalizzato, in ossequio ai principi sanciti dalla Statuto del contribuente, a far salvi i comportamenti posti in essere prima della pubblicazione dei chiarimenti resi dalle medesime circolari.
pubblicato Martedì 18 Dicembre 2018
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