Salvatore Tiralongo
14 Dicembre 2018
Dati e notizie chiesti dall’ufficio:inutilizzabili se esibiti a “piacere”
Giurisprudenza
Dati e notizie chiesti dall’ufficio:
inutilizzabili se esibiti a “piacere”
L’invio del questionario da parte del Fisco per fornire informazioni e chiarimenti assolve alla funzione di assicurare il dialogo con il contribuente ed evitare il contenzioso
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 31721 del 7 dicembre 2018, statuisce che l’esibizione di documenti da parte del contribuente non costituisce un mero “adempimento burocratico” la cui consapevole omissione lo legittimi comunque alla detrazione fiscale.
Il fatto
La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto all’accertamento induttivo ex articolo 55, Dpr 633/1972.
La contribuente ricorreva presso la Commissione tributaria provinciale, che accoglieva le doglianze proposte. A giudizio della ricorrente, l’amministrazione finanziaria non aveva considerato i costi relativi al contratto di affitto d’azienda, documentati dalla società in fase precontenziosa, e le relative detrazioni.
La Ctr della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, che quindi proponeva ricorso per cassazione, tra l’altro, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 32, Dpr 600/1973, degli articoli 51, 52 e 55 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 53 della Costituzione, per avere il giudice di secondo grado ritenuto utilizzabili, ai fini della detrazione Iva, documenti non prodotti in fase precontenziosa e per aver onerato l’Agenzia della loro contestazione in giudizio (non necessaria in ragione della dedotta inutilizzabilità).
In base al comma 3 dell’articolo 32, Dpr 600/1973, cui rinvia, in materia di Iva, l’articolo 51, comma 5, del Dpr 633/1972, “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
La sanzione della inutilizzabilità però non opera “nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” (comma 4).
Inoltre, l’articolo 52, comma 5, del Dpr 633/1972, stabilisce che “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.
La pronuncia
La suprema Corte accoglie integralmente tutti i motivi di ricorso, giudicando errata l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui “il diritto di detrazione dell’IVA deve essere sempre riconosciuto”, anche disapplicando le norme interne per contrasto con il diritto dell’Unione europea, quando esse determinino una limitazione alla detrazione “dovuta a questioni semplicemente formali e non a problematiche sostanziali”, con ciò ritenendo che l’omessa esibizione di libri, registri, scritture e documenti (sanzionata dall’articolo 52, comma 5, Dpr 633/1972) costituisca un adempimento meramente formale.
Al contrario, i giudici di legittimità ribadiscono che l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’articolo 32, quarto comma, Dpr 600/1973 (nonché, in materia di Iva, dall’omologa disposizione di cui all’articolo 51, quinto comma, Dpr 633/1972), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente “sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa” (Cassazione 22126/2013) e che, di conseguenza, “l’esibizione non costituisce un adempimento “burocratico” la cui consapevole omissione legittimi comunque il contribuente alla detrazione fiscale”.
In riferimento, poi, alla ulteriore questione della mancata contestazione, da parte dell’ufficio, delle fatture di acquisto, comprovanti il diritto di detrazione dell’Iva, sotto il profilo dell’esistenza e dell’inerenza, la suprema Corte conferma, come già sostenuto con la sentenza 12287/2018, che “il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza”, con la conseguenza che “non sarebbe comunque sufficiente il silenzio qualificato dell’Agenzia delle Entrate a dare prova dei requisiti per operare la detrazione fiscale”.
pubblicato Lunedì 31 Dicembre 2018
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