14 Dicembre 2018
Credito d’imposta su utili esteri:spetta soltanto se tassati in Italia
Giurisprudenza
Credito d’imposta su utili esteri:
spetta soltanto se tassati in Italia
Il prelievo fiscale sui redditi prodotti oltralpe che non concorrono alla formazione del reddito complessivo nazionale, quindi della base imponibile, non dà diritto a detrazione
Nella sentenza 18400/2018 la Corte di cassazione torna a occuparsi della detraibilità degli utili prodotti all’estero e, in particolare, dell’individuazione dell’importo detraibile in relazione alla tassazione che detti utili scontano in Italia, perché nella specie l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto in capo a una società italiana il credito d’imposta sui dividendi percepiti da una società collegata residente in Polonia (all’epoca Paese extra Ue) nella misura del 40%, corrispondente alla porzione di utili assoggettata a tassazione sia in Italia che in Polonia.
La Ctr, nell’accogliere le doglianze della società contribuente, aveva, invece, ritenuto integralmente spettante il credito di imposta in applicazione del disposto dell’articolo 15 del Tuir (ante 2004), che disciplina il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, disponendo, al comma 1, che “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”.
L’Agenzia delle entrate aveva impugnato detta pronuncia rivendicando la fruibilità del credito di imposta solo sulla percentuale degli utili che concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia. Ciò in base al combinato disposto degli articoli 15, 96 e 96-bis del Tuir ante 2004.
Il supremo Collegio, nella sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria ribadendo un principio interpretativo già affermato in precedenti pronunce in cui detta questione è stata posta al vaglio della Corte (cfr Cassazione 31 gennaio 2011, n. 2254; 31 gennaio 2011, n. 2255; 31 gennaio 2011, n. 2256; 31 gennaio 2011, n. 2257; 30 novembre 2012, n. 21351; 28 ottobre 2015, n. 21968).
In base a detto principio, la richiamata disposizione di cui all’articolo 15 del vecchio Tuir va letta in combinato disposto con gli articoli 96 e 96-bis del vecchio Tuir, che regolano la tassazione degli utili percepiti da società con sede in Paesi extracomunitari e in Paesi comunitari, prevedendo che, nel primo caso, solo il 40% degli utili percepiti sconti la tassazione in Italia, mentre, nel secondo, solo il 5%.
La suprema Corte ha quindi ribadito che le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione solo per quell’ammontare corrispondente alla percentuale degli utili che concorrono a formare reddito anche Italia e, quindi, se si tratta di utili percepiti da paesi extra Ue – come nel caso di specie, posto che all’epoca dei fatti (2000) la Polonia non era ancora entrata nella Comunità europea –, il credito d’imposta ammesso sarà quello corrispondente all’imposta assolta sul solo 40% degli utili percepiti all’estero che concorrono a formare reddito in Italia.
La ratio di detta interpretazione risiede nel fatto che, poiché lo scopo del meccanismo detrazione/credito di imposta è quello di evitare la doppia imposizione all’estero e in Italia sulla stessa “ricchezza”, non avrebbe senso riconoscere la detrazione sulla percentuale di dividendi prodotti all’estero che, non entrando nella formazione della base imponibile in Italia, non sono assoggettati a imposta. Se venisse riconosciuta la detrazione di tutte le imposte assolte all’estero e, quindi, anche di quelle che hanno interessato la parte dei dividendi non tassata in Italia (e non assoggettata a doppia imposizione), il contribuente otterrebbe nei fatti uno sgravio dall’imposizione estera che non troverebbe alcuna logica legittimazione.
L’errore in cui è incorsa la Ctr, ad avviso del Collegio giudicante, è stata quella di applicare il solo disposto dell’articolo 15 del vecchio Tuir, senza considerare che il credito d’imposta, in caso di dividendi percepiti all’estero, va commisurato alla percentuale di dividendo oggetto di imposizione in Italia, come disciplinato dagli articoli 96 e 96-bis del Tuir ante 2004.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Venerdì 14 Dicembre 2018
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