Giurisprudenza

15 Novembre 2018

I motivi generici dell’accessonon limitano le chance di difesa

Giurisprudenza

I motivi generici dell’accesso
non limitano le chance di difesa

Se i verificatori argomentano il controllo riferendosi agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di interesse, non si configura la nullità dell’accertamento

I motivi generici dell’accesso|non limitano le chance di difesa

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28692 del 9 novembre 2018, confermando l’operato dell’ufficio, ha rigettato il ricorso di una società che contestava la violazione dello Statuto del contribuente, con riferimento alla presunta mancata comunicazione delle ragioni sottostanti all’avvio della verifica fiscale.
Al riguardo, la suprema Corte ha statuito che “in ogni caso, la violazione della menzionata disposizione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento atteso che tale sanzione non è espressamente prevista e il contribuente non ha dedotto quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione”.
 
Il caso e la pronuncia
Una società impugnava la decisione dei giudici di secondo grado che avevano rigettato l’appello presentato, relativamente a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003. In particolare, la società contribuente veniva sottoposta a verifica fiscale in seguito a una segnalazione che evidenziava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I verbalizzanti, in esito all’attività di verifica, contestavano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da due differenti soggetti.
I giudici di seconde cure rigettavano le doglianze della società, in quanto “l’ufficio aveva ricostruito nel dettaglio un quadro indiziario dal quale emergeva la prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate…”.
 
Avverso tale decisione la società presentava ricorso in Cassazione, indicando una serie di eccezioni. In particolare, la ricorrente contestava la sentenza di secondo grado in quanto vi sarebbe stata violazione dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 10 della legge 212/2000, “evidenziando che il controllo fiscale è stato giustificato dai verificatori con generici indirizzi di programma, senza portare a conoscenza del verificato la segnalazione di altro Ufficio dell’Agenzia delle entrate in ordine alla emissione di fatture per operazioni inesistenti”.
 
La Corte ha statuito per l’infondatezza delle eccezioni della società, poiché alcun pregiudizio al diritto di difesa è stato arrecato alla stessa.
Le previsioni normative dello Statuto del contribuente prevedono che “quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda…”. Nel caso di specie, i verbalizzanti hanno indicato che le motivazioni dell’accesso riguardano “gli indirizzi di programma 2005 e il settore economico di particolare interesse in cui opera la società ricorrente, con indicazioni che giustificano una verifica a carattere generale”.
 
I supremi giudici hanno rilevato che la disposizione normativa richiamata dalla società, e asseritamente violata dai verificatori, comunque non prevede alcuna sanzione di invalidità, che può essere stabilita solo da norme di legge.
Nello specifico, come anche rilevato dalla sentenza 992/2015, “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso”.
 
Con riferimento a tale richiamo giurisprudenziale, la Cassazione ha evidenziato che la società ricorrente non è stata in grado di argomentare quale sia stato il pregiudizio arrecato alla propria difesa in riferimento all’asserita violazione.
Ha concluso la Corte suprema, rigettando ogni eccezione della società.
 
Ulteriori osservazioni
Con la pronuncia in commento, la Cassazione affronta il caso relativo alla comunicazione delle ragioni sottostanti all’accesso dei verificatori presso il soggetto controllato.
In particolare, in base agli articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973, nonché 52 del Dpr 633/1972, i funzionari dell’amministrazione finanziaria, nonché i militari della Guardia di finanza, possono accedere presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione fiscale. Inoltre, la norma prevede che “gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo”.
 
Con riferimento alla motivazione degli accessi, la pronuncia in commento ha enunciato un importante principio di diritto in base al quale “nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (nella specie, consistenti nella necessità di accertare l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), motivando l’accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell’accertamento in ragione della semplice violazione dell’art. 12, comma 2, della l.n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione”.
 
Ne consegue la correttezza dell’operato dei verbalizzanti in quanto, come chiarito dalla pronuncia in commento, la disposizione contenuta nello Statuto del contribuente non contempla alcuna sanzione di invalidità. Al riguardo, è onere della ricorrente individuare puntualmente il concreto e sostanziale pregiudizio subito dalla presunta violazione.
 

Ivano Cosimo Epifani

pubblicato Lunedì 26 Novembre 2018

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