14 Novembre 2018
Complesso immobiliare recuperato:la cessione sconta il registro al 9%
Normativa e prassi
Complesso immobiliare recuperato:
la cessione sconta il registro al 9%
All’atto di trasferimento a favore di una società, che attua l’intervento di risanamento, si applicano anche l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 67/2018 a seguito di un’istanza di interpello, con cui si chiedeva il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare alla stipula di un atto di compravendita di un complesso immobiliare fra un Comune e una società (aggiudicataria del bene tramite asta pubblica) incaricata del relativo piano di recupero.
L’Agenzia, inoltre, ha precisato che a sostegno dell’applicabilità del regime di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), non è possibile invocare l’articolo 1, comma 88, della legge 205/2017, in base al quale il trattamento agevolato previsto dall’articolo 20, legge 10/1977 “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.
Nel caso in esame, infatti, il regime agevolativo non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge 10/1977 e successive modifiche, tra i quali rientrano invece, tra l’altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio.
Pertanto, a seguito della soppressione (operata dall’articolo 10, Dlgs 23/2011) del regime di favore previsto dall’articolo 5, legge 168/1982, i trasferimenti di beni immobili, effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero, non sono più soggetti alla disciplina fiscale agevolata.
Di conseguenza, l’atto di trasferimento avente a oggetto il complesso immobiliare va assoggettato all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale (ciascuna nella misura fissa di 50 euro).
pubblicato Mercoledì 14 Novembre 2018

Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi medici e di protezione: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Attualità 23 Maggio 2025
Esclusione immobili dalla ditta, scelta da compiere entro fine mese
Gli imprenditori individuali possono optare, fino al prossimo 31 maggio, per l’esclusione dei beni immobili strumentali, per natura o destinazione, non produttivi di reddito fondiario, dal patrimonio dell’impresa versando un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi di protezione e medici: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Concordato preventivo biennale: ufficiale la metodologia di proposta
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 maggio, il decreto Mef dello scorso 28 aprile, con il quale è stata approvata la metodologia che l’Agenzia delle entrate deve utilizzare per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).