Salvatore Tiralongo
15 Novembre 2018
Dal consulente “spregiudicato” non accordi, ma reati associativi
Giurisprudenza
Dal consulente “spregiudicato”
non accordi, ma reati associativi
A fare la differenza, l’indeterminatezza del programma criminoso. Rilevante anche la struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea a realizzare gli obiettivi fraudolenti
Al commercialista che partecipa attivamente all’attuazione di un disegno criminoso reiterato e indeterminato, affiancato da persone con le quali ha stretto un vincolo associativo stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, è ascrivibile il reato di associazione a delinquere.
Lo afferma la Cassazione nella sentenza 50005 del 6 novembre 2018.
La vicenda trae origine dal giudizio dinnanzi al Tribunale di Brescia, al termine del quale 17 persone, tra cui un commercialista, erano state giudicate colpevoli di molteplici reati in materia tributaria, in tema di falso e contro la pubblica amministrazione, con contestazione associativa ex articolo 416 cp per molte di esse.
Nello specifico, il commercialista era stato accusato di essere intervenuto nella procedura di rilascio – da parte dell’Inps – di un falso documento unico di regolarità contributiva (Durc), utile alla società, della quale era consulente, per ottenere un fido bancario, ponendo in essere, unitamente agli altri accusati, un atto corruttivo sul personale dell’Istituto di previdenza.
Allo stesso, inoltre, veniva contestato di aver partecipato alla creazione di società al solo scopo di ottenere crediti Iva, per poi mutarne il legale rappresentante formale con una “testa di legno” e trasferirne la sede sociale, fino alla chiusura.
I coinvolti ricorrono alla Corte d’appello di Brescia, che riforma parzialmente la pronuncia emessa dal locale Tribunale.
Avverso la sentenza di secondo grado, il commercialista propone ricorso in cassazione, contestando alla pronuncia impugnata di non aver fornito spiegazioni su quale concreta attività di induzione/pressione/suggestione questi avesse posto in essere e con quale motivazione.
Inoltre, lo stesso contesta l’erronea applicazione dell’articolo 416 cp, in quanto la fattispecie associativa, anche in sede d’appello, sarebbe stata riconosciuta pur difettando dei presupposti che la giurisprudenza costantemente individua. L’attenta verifica del materiale probatorio, infatti, darebbe conto – al più – di una pluralità di concorsi di persone nei vari reati, di accordi solo di volta in volta stabiliti, ancorché, quanto al ricorrente, in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Decisione
La suprema Corte, investita della questione, con la sentenza 50005/2018, respinge il ricorso proposto, ricostruendo “il ruolo del commercialista nell’intera operazione finanziaria, consistente non già nella mera sollecitazione – da parte del ricorrente e diretta a varie società – a cambiare sede legale, ma sul contributo attivo e diretto da questi fornito, volto a garantire la “messa in sicurezza” degli stessi enti, con nomina di amministratori di facciata e trasferimento della sede in altri Paesi o in grandi città italiane, tutto all’evidente fine di “schermare” gli amministratori di fatto e rendere più difficili i controlli fiscali”.
Le condotte in oggetto, concernenti ipotesi di concorso in indebita compensazione con crediti inesistenti o non spettanti, nonché in omessa dichiarazione, sono state infatti riconosciute proprio per il ruolo da questi ricoperto nella vicenda in esame, da valutare complessivamente e nella sua totalità.
A giudizio della Cassazione, il ricorrente è “risultato uno dei maggiori artefici di questa complessa organizzazione illecita, costantemente attivo nel favorire in modo indebito le società da lui “seguite” in qualità di commercialista, stabilmente dedito ad azioni illecite in frode alla normativa tributaria”.
In riferimento, poi, alla configurazione di un’associazione per delinquere, alla luce dei numerosi e obiettivi elementi istruttori, la suprema Corte sottolinea che la stessa “si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira”.
Anche con riguardo, poi, alla contestazione della continuazione dei reati decisi con sentenza di primo grado, ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare alcun accoglimento.
La decisione impugnata, infatti, ha tenuto conto che il commercialista, a seguito di un periodo di detenzione, aveva costituito un nuovo studio professionale, con il quale aveva intrapreso una serie indeterminata di reati in materia tributaria e contro la pubblica amministrazione, con struttura associativa, nei termini sopra riportati. Diversamente, il reato continuato giudicato dal Tribunale “non presentava alcun aspetto sintomatico della ideazione delle ulteriori e gravi condotte delittuose poste in essere nel presente procedimento, peraltro anche in danno della pubblica amministrazione, con nuova e diversa società con cui operava, e con il contributo anche di soggetti diversi. Il dato che l’imputato svolga l’attività di commercialista è stata unicamente l’occasione per porre in essere nuove e diverse condotte illecite”.
In merito al trattamento sanzionatorio, a giudizio della Cassazione, la sentenza oggetto d’impugnazione è sorretta da adeguato e solido percorso logico-giuridico, evidenziandosi, in particolare:
a) “la personalità spregiudicata e negativa del ricorrente, come emergente dagli atti
b) lo spessore criminale dallo stesso mostrato nella vicenda in oggetto, con condotte plurioffensive e reiterate” (tali da generare decine di capi di imputazione), peraltro commesse in assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza o remore morali
c) “l’evidente proclività a delinquere, con estrema “debolezza” alla prospettiva di rapidi e facili guadagni, anche attraverso plurime azioni ed omissioni illecite”.
pubblicato Venerdì 16 Novembre 2018
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