Normativa e prassi

9 Novembre 2018

Pensionati all’estero: istruzioni Inpssulle detrazioni per carichi familiari

Normativa e prassi

Pensionati all’estero: istruzioni Inps
sulle detrazioni per carichi familiari

Chi ne sta già fruendo per l’anno in corso, potrà mantenerle nel 2019 facendone richiesta entro il prossimo 15 febbraio, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali successive variazioni

Pensionati all’estero: istruzioni Inps|sulle detrazioni per carichi familiari
I pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d’imposta 2019, devono presentare apposita domanda all’Inps, attestando la sussistenza dei requisiti previsti – dall’articolo 24, comma 3-bis, del Tuir – per averne diritto.
A ricordarlo è lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, con il messaggio n. 4161 del 9 novembre 2018.
 
La richiesta può avvenire:

  • direttamente, con Pin dispositivo o credenziali Spid di secondo livello, seguendo, dal sito www.inps.it, il percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Fascicolo previdenziale cittadino” > “D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”
  • rivolgendosi ai patronati, che forniscono assistenza gratuitamente. 

In ogni caso, le strutture territoriali dell’Inps acquisiranno le eventuali domande cartacee, complete di attestazione, fatte pervenire dai cittadini.
 
I pensionati che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel 2018, per mantenerle anche nel 2019, dovranno farne richiesta entro il 15 febbraio 2019, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare in corso d’anno.
Se la presentazione della richiesta avverrà dopo il termine del 15 febbraio, le detrazioni saranno revocate a partire dalla pensione di aprile 2019, con adeguamento mensile della tassazione e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite in 11 rate.
Qualora, dopo la revoca, venga presentata domanda di applicazione delle detrazioni, le stesse saranno riattribuite con la prima rata utile; contestualmente, verrà effettuato anche il conguaglio per le mensilità pregresse.
 
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli fino a 24 anni di età, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è stato innalzato a 4.000 euro (articolo 12, comma 2, del Tuir, come modificato dalla legge di bilancio 2018).

pubblicato Venerdì 9 Novembre 2018

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