Normativa e prassi

9 Novembre 2018

Compensazione a tutto campoper lo sconto ai vigili del fuoco

Normativa e prassi

Compensazione a tutto campo
per lo sconto ai vigili del fuoco

Il contributo finanziario arriva all’ente di volontariato tramite una riduzione sul prezzo di acquisto pari alla corrispondente Iva, che il venditore recupera tramite modello F24

Compensazione a tutto campo|per lo sconto ai vigili del fuoco
Senza “limiti” il credito d’imposta utilizzabile in compensazione dall’azienda che vende mezzi antincendio a vigili del fuoco volontari. Il bonus, infatti, è incluso tra le agevolazioni e gli incentivi fiscali con specifica copertura di legge, per i quali, quindi, non occorre garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Questo, in sintesi il contenuto della risposta 63/2018 dell’Agenzia delle entrate all’interpello proposto da un’impresa che, nell’ambito della propria attività di commercio all’ingrosso di veicoli industriali, vende mezzi antincendio a vigili del fuoco volontari.
 
Alla base del quesito è l’agevolazione riconosciuta dall’articolo 76, comma 2, del Dlgs 117/2017 (“Codice del terzo settore”), per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.
L’incentivo, in verità già previsto, con modalità diverse, da precedenti disposizioni legislative, consiste in una riduzione del prezzo del veicolo pari all’importo della relativa Iva. La “sconto” praticato è recuperato dal venditore mediante compensazione tramite modello F24.
 
Il dubbio dell’istante verte proprio sull’eventuale limite da applicare all’importo sfruttato in compensazione, ossia se trovi o no applicazione il tetto generale di 700mila euro annuo, fissato – dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) – per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. A suo parere, l’importo può essere recuperato annualmente senza alcun limite quantitativo, trattandosi di un’agevolazione per la quale è previsto apposito stanziamento di bilancio.
 
L’Agenzia già nella risoluzione 2018/2003 aveva chiarito che i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono al plafond di 700mila euro: l’importo occorrente è già stanziato sui singoli capitoli di spesa.
Rientra in questa categoria anche il “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e dei beni mobili registrati ad attività antincendio” che, pertanto, è utilizzabile in compensazione senza partecipare alla formazione del tetto annuo.

pubblicato Venerdì 9 Novembre 2018

Compensazione a tutto campoper lo sconto ai vigili del fuoco

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Depositari di scritture contabili: pronto il modello di fine incarico

Con il provvedimento del 17 aprile 2024, il direttore Ruffini ha dato il via libera al modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell’incarico, che gli “ex” depositari di libri, registri, scritture e documenti contabili possono inviare all’Agenzia, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva – introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 1/2024 – qualora non vi abbia già provveduto il contribuente titolare.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Irap, a punto le specifiche tecniche per Regioni e Province Autonome

Approvate, con il provvedimento firmato ieri, 16 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Crediti d’imposta Mezzogiorno e Zes, tra i due nessuna cumulabilità

La fruizione del credito d’imposta “Mezzogiorno” non consente di cumulare l’ulteriore agevolazione fiscale “Zes”.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Iva al 10% per il trasporto di turisti con trenini che viaggiano su gomma

L’attività di trasporto urbano di persone tramite trenini che circolano su gomma, per finalità turistico/ricreative è soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

torna all'inizio del contenuto