Normativa e prassi

7 Novembre 2018

Interporto: deducibilità limitatadegli interessi dell’incorporata

Normativa e prassi

Interporto: deducibilità limitata
degli interessi dell’incorporata

In seguito a una fusione tra un soggetto esercente l’attività privilegiata e un altro che ne rimane escluso, è stato chiesto se possibile lo scorporo integrale delle somme a carico del secondo

Interporto: deducibilità limitata|degli interessi dell’incorporata
Gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, da una società incorporata concorrono alla formazione del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica, secondo quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del Tuir.
Questa in sintesi è il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 62/2018 a un interpello posto da una società – costituita per la costruzione, la realizzazione e la gestione commerciale/imprenditoriale di un interporto – che ha incorporato un’altra compagine costituita al solo fine di rispettare l’obbligo che imponeva la separazione delle attività tecnico-immobiliari dal ruolo istituzionale, con lo scopo esclusivo di fornire alla società madre tutta una serie di attività funzionali, essenziali alla gestione interportuale.
 
Il quesito
L’istante, in quanto società costituita per la realizzazione e l’esercizio di interporti, è esclusa dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 1, del Tuir, mentre la società incorporata, invece, pur avendo partecipato con la sua attività alla realizzazione e all’esercizio dell’interporto, è tenuta all’applicazione delle regole ordinarie di deducibilità degli interessi stabilite dal citato articolo 96.
Poiché a seguito della fusione la società istante non ha mutato la propria attività di realizzazione ed esercizio dell’interporto, ma ha solo accorpato al proprio interno talune funzioni prima svolte dalla incorporata, non dovrebbe subire – secondo l’interpellante – alcuna limitazione alla deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalla incorporata.
 
La risposta
Secondo l’Agenzia delle entrate, la tesi prospettata dal contribuente non è condivisibile poiché la totalità degli interessi, che si vorrebbe dedurre integralmente nell’esercizio in cui si è perfezionata la fusione, si è formata nel corso di diversi anni a opera di un soggetto (la società incorporata) che in quel periodo non possedeva la qualifica di “realizzatore e esercente di interporti”, come previsto espressamente dall’articolo 96 del Tuir. In particolare, si rammenta che la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 96 determina i suoi effetti per ciascun anno, senza prevedere alcun riporto degli interessi o regola di compensazione tra periodi d’imposta differenti.
 
Ne consegue che, indipendentemente dalla decorrenza fiscale e/o contabile che si è voluta attribuire agli effetti dell’operazione di fusione, gli oneri finanziari relativi a periodi d’imposta in cui il soggetto che ha posto in essere le relative operazioni con causa finanziaria non rispettava i requisiti di cui al comma 5, restano vincolati alle ordinarie regole di deduzione degli oneri finanziari di cui ai commi da 1 a 4.
I predetti oneri finanziari potranno essere dedotti dalla società istante nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza in misura pari al 30% del valore del Rol, con riferimento ai valori contabili riferibili alla beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione.

pubblicato Mercoledì 7 Novembre 2018

Interporto: deducibilità limitatadegli interessi dell’incorporata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto