Normativa e prassi

5 Novembre 2018

Cessione del bonus energetico:ok se c’è somministrazione lavoro

Normativa e prassi

Cessione del bonus energetico:
ok se c’è somministrazione lavoro

Nel caso concreto esaminato dall’Agenzia delle entrate sussiste il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la trasferibilità del credito

immagine generica con palazzi
Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica rientra una società che esercita l’attività di somministrazione lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione. Ciò anche nel caso in cui la stessa società partecipi a un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti relativi a opere che legittimano la cessione.
Sono questi, in sintesi, i chiarimenti offerti dalle Entrate nella risposta n. 61/2018, a seguito di un’istanza di interpello presentata da società esercente attività di somministrazione lavoro.

L’Agenzia, nel formulare la propria risposta, ha innanzitutto ricordato che:

  • per espressa previsione normativa, il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai “fornitori che hanno effettuato gli interventi” e ad “altri soggetti privati” (i soli contribuenti che ricadono nella no tax area, inoltre, possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari)
  • per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Sulla base di queste premesse, con riferimento al caso concreto sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia, quindi, ha concluso che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (requisito necessario per la cedibilità del credito in esame) sussiste anche:

  • con una società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito
  • nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipa a un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito.

Riferimenti normativi:

  • Dl 63/2013, articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) – in particolare, comma 2-sexies,
  • Dlgs 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), articolo 30 (Definizione del contratto di somministrazione di lavoro)
  • Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), articolo 45 (Operatori economici).

Disciplina attuativa:

Provvedimento 28 agosto 2017

Prassi:

pubblicato Lunedì 5 Novembre 2018

Cessione del bonus energetico:ok se c’è somministrazione lavoro

Ultimi articoli

Dati e statistiche 5 Ottobre 2026

Bollettino entrate tributarie, gennaio-agosto 2026 trend positivo

La crescita è sostenuta in misura prevalente dalle imposte dirette, che aumentano di 6.

Normativa e prassi 5 Ottobre 2026

Possibili anomalie Iva in Redditi 2024, come risolvere o fornire informazioni

L’Agenzia invierà segnalazioni tramite Pec che saranno disponibili anche in area riservata sul sito istituzionale.

Analisi e commenti 2 Ottobre 2026

Impatto della Global Minimum Tax, effetti anticipati sulle multinazionali

Uno studio del ministero dell’Economia e delle Finanze rileva un aumento significativo delle imposte versate in Italia dopo l’annuncio della Global Minimum Tax, ben prima della sua entrata a regime Lo studio evidenzia come l’introduzione della Gmt possa aver prodotto effetti sul comportamento delle multinazionali già antecedentemente ai primi versamenti della nuova imposta minima.

Attualità 2 Ottobre 2026

730 sbagliato o non presentato, c’è ancora tempo per agire

Il modello integrativo è utilizzabile solo se la modifica comporta un maggior credito, un minor debito o non ha effetti sull’imposta.

torna all'inizio del contenuto