2 Novembre 2018
Trasporto di energia: il servizio sconta l’Iva con il reverse charge
Normativa e prassi
Trasporto di energia: il servizio
sconta l’Iva con il reverse charge
Non ha soltanto una generica utilità rispetto alla prestazione principale, ma permette l’effettuazione e la migliore fruizione della cessione del prodotto in favore dei rivenditori
Di conseguenza, è richiesta l’applicazione del regime del reverse charge, già previsto per l’operazione principale.
È il contenuto della risposta a interpello n. 59/2018, con cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito il dubbio espresso dalla società istante, che è in procinto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas a reseller (soggetti che, a loro volta, cederanno i beni in questione ai clienti finali).
La questione scaturisce dalla circostanza che i rivenditori non effettuano servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e distribuzione di energia e, quindi, la società cedente può trovarsi incaricata a svolgere anche questo tipo di operazione.
Da qui, il dubbio: poiché l’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), Dpr 633/1972, prevede l’applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, lo stesso regime va riservato anche all’eventuale servizio di trasporto reso dalla società fornitrice per distribuire i prodotti fino ai punti di prelievo dei clienti finali?
Dai fatti descritti nell’istanza e dagli elementi a essa allegati, l’Agenzia ha appurato che i servizi di trasporto non si limitano ad avere una generica utilità rispetto alla prestazione principale, ma permettono l’effettuazione e la migliore fruizione della stessa cessione di energia in favore dei reseller.
Accertatane la natura di prestazioni accessorie, è “automatico” il loro assoggettamento al meccanismo del reverse charge.
pubblicato Venerdì 2 Novembre 2018
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