Normativa e prassi

2 Novembre 2018

Cessioni intracomunitarie di beni lavorati altrove: transito irrilevante

Normativa e prassi

Cessioni intracomunitarie di beni
lavorati altrove: transito irrilevante

La merce ha come destinazione finale il paese di stabilimento del committente e non quello in cui passa solo temporaneamente per essere sottoposta a un primo trattamento

Cessioni intracomunitarie di beni |lavorati altrove: transito irrilevante
La cessione intracomunitaria di beni, che prima di essere trasferiti al committente subiscono lavorazioni (articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993) da parte di un terzo soggetto di altro paese, si intende effettuata nei confronti della partita Iva rilasciata dal paese di destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione, pure quando il committente si sia identificato anche in quest’ultimo.
 
È il principio di diritto n. 10/2018 espresso in data odierna dall’Agenzia delle entrate, che ha così esteso a questa nuova fattispecie i chiarimenti forniti nella circolare 13/1994 con cui – affrontando il caso di un operatore nazionale che cede materie prime a un soggetto greco, con consegna per conto di quest’ultimo, per la successiva lavorazione, a un soggetto portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente – aveva qualificato l’operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano a operatore greco.
 
L’impostazione, conclude il documento, è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

pubblicato Venerdì 2 Novembre 2018

Cessioni intracomunitarie di beni lavorati altrove: transito irrilevante

Ultimi articoli

Attualità 13 Giugno 2025

Autotrasportatori: il Mef stabilisce le deduzioni forfetarie 2024

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato diffuso oggi, 13 giugno 2025, ha definito, nella misura di 48 euro, le agevolazioni riguardo alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Attualità 13 Giugno 2025

Isa e Concordato preventivo: aggiornati i software di compilazione e controllo

Il software di compilazione consente, tra l’altro, di trasmettere la proposta di Cpb “in via autonoma”, sganciata, cioè, dalla dichiarazione dei redditi, accompagnata dal solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Attualità 13 Giugno 2025

L’Agenzia cerca 250 tecnici: pubblicato il bando di concorso

Nuove selezioni del personale per l’Amministrazione finanziaria.

Attualità 13 Giugno 2025

È l’ora dell’acconto Imu 2025, pagamento entro il 16 giugno

Tempi maturi per il primo appuntamento con l’Imu di quest’anno.

torna all'inizio del contenuto