2 Novembre 2018
Cessioni intracomunitarie di beni lavorati altrove: transito irrilevante
Normativa e prassi
Cessioni intracomunitarie di beni
lavorati altrove: transito irrilevante
La merce ha come destinazione finale il paese di stabilimento del committente e non quello in cui passa solo temporaneamente per essere sottoposta a un primo trattamento
È il principio di diritto n. 10/2018 espresso in data odierna dall’Agenzia delle entrate, che ha così esteso a questa nuova fattispecie i chiarimenti forniti nella circolare 13/1994 con cui – affrontando il caso di un operatore nazionale che cede materie prime a un soggetto greco, con consegna per conto di quest’ultimo, per la successiva lavorazione, a un soggetto portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente – aveva qualificato l’operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano a operatore greco.
L’impostazione, conclude il documento, è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.
pubblicato Venerdì 2 Novembre 2018
![Cessioni intracomunitarie di beni lavorati altrove: transito irrilevante](https://www.consulenzacinieri.it/wp-content/uploads/2020/07/news.jpg)
Ultimi articoli
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
I24 con scadenze future, criteri e modalità operative
I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.
Attualità 26 Luglio 2024
Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta
Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.
Normativa e prassi 26 Luglio 2024
Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione
Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.
Normativa e prassi 25 Luglio 2024
Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.